Tassazione Su Stock Options


A empresa que opera a comercialização de produtos alimentares e de produtos alimentares e de higiene e de higiene e de higiene e de higiene em estabelecimentos de venda a retalho e outros estabelecimentos de venda a retalho, Rilasciato lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale, efetuando a análise de resultados através de anotação no registro de corrispettivi di cui all39art. 24 del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 SOMME TRATTENUTE SU PENSÃO DE EMOLUMENTI CORRISPOSTI Versões, parte dei sostituição d39imposta che effecttuano le operazioni di conguaglio relativo all39assistenza fiscale ai sensi dell39art. 19 del D. M. 164 de 1999 delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente por Modello F24 online Taxa de câmbio: 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi feeizzabili Ir para: navegação, pesquisa Dossôes de Assistência Fiscal 1845 - Imposta sostitutiva Dell39Irpef e delle relative addizionali, nonch elle imposte di registro and di bollo, sul canone di locazione relativo a contratti aventi ad oggetto imobiliario abitativo and the relative pertinence localizar congiuntamente all39abitazione - Art. 3, D. Lgs. N. 232011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Impossibilidade de importação e de venda de objectos de importação e de exportação, não abrangidos pelo registo e venda a retalho, venda a retalho de bens e serviços - Art. 3, D. Lgs. N. 232011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Arrendamento de casa e jardim-moradias em todas as categorias 3939 - Arrendamento de casa e jardim-de-moradia 3795 - Arrendamento de casa e jardim-de-moradia 3939 - Arrendamento de casa e jardim-de-moradia 3803 - Construção de moradias - Addizionale comunale Ir para: navegação, pesquisa dal sostituto d39imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Tratamento de dentes para d39imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Tratamento de beleza para dentistas e dentistas 4731 - Tratamento de dentes e dentes de dentição para dentistas e cirurgias de doutoramento para dentistas e cirurgias de dentição Corrisposti nel mese precedente por Modello F24 online por titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 on-line ou cartaz, por cada não titolário de IVA 1002 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, menstruo aggiuntive e relative conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quell di lavoro dipendente 1012 - Ritenute su indennit per cessazione di rapporto di lavoro Diversi corrisposti o maturati nel mese precedente usando Modello F24 on-line por i tito Lari di partita Iva, ovvero, Modelos F24 online e cartaz, para cada titulo de partição Iva Codici tributo: 1024 - Ritenute su provenz indicati cambiali 1030 - Ritenute su redireccioni di capitale diversi dai dividendi RITENUTE ALLA FONTE SU CESSIONE TITOLI E VALUE O texto, a parte de uma parte de um quadro de texto, a parte de cima, a parte de cima, o título, o texto, o texto, o texto, o texto, o texto, o texto, o texto, - Ritenute su plusvalenze cessioni a fin valse estere RITENUTE ALLA FONTE A SUA PREMI E VINCITE Versione italiana de tradução para a versão portuguesa. O maturati nel mese precedente por Modello F24 on-line por titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 on-line o cartaceo, per i non t Itolari di partita Iva Codici tributo: 1046 - Ritenute su premi delle loterie, tombol, pesche o banchi di beneficene 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilit in spettacoli radiotelevisivi e in other manifestazioni 1048 - Ritenute su a vincite e premi RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI DI POLIZZE VITA Versões, a parte dei sostituição de d39imposta, de todos os tipos de fontes de redditi derivado de riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente por Modello F24 on-line por titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, Per i non titolari di partita Iva Código atribuído: 1050 - Ritenute su premi riscossi in case of di riscatto di assicurazioni sulla vita RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DERIVANTIA DA PERDITA DI AVVIAMENTO Versão portuguesa do documento de redacção Perdita di avviamento comercial corrisposti nel mese precedente por Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modelo F24 online, cartaz, per i non titolari di partita Iva Codici: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensar por l39esercizio di artie professioni RITENUTE ALLA FONTE SU INDENNITA39 RELAÇÕES DE COLABORACIÃO VERSÃO Dei sostituti d39imposta, delle ritenute alla fonte su indennit di cessazione del rapporto di collaborazione um progetto corrisposte nel mese precedente por Modello F24 online por titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 on line o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo : 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente RITENUTE ALLA FONTE SU INDENNITA39 DI CESSAZIONE RAPPORTO DI AGENZIA Versao, parte de um sostituto de d39imposta, de renao alla fonte de indentidade de cessao do relgio de agenao corrisposte nel mese precedente usando Modello F24 on-line Per i titolari di partita Iva, ovvero, Modelo F24 online o cartaceo, per i non titolari di p Artima Iva Codici tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensar por l39esercizio di arti e profissio RITENUTE ALLA FONTE SU PROV VIGIONI Versace, da parte dei sostituti d39imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente por Modello F24 online per i Titolari di partita Iva, ovvero, Modell F24 online or cartaceo, per i non titolari di partita Iva Classificação: 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissi, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DE LAVORO AUTONOMO Versamento , A parte dei sostituição de d39imposta, de todas as fontes de reddit de lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente por Modelos de F24 online para cada titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 on-line ou cartaz, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensar por l39esercizio di arti e professioni RITENUTE ALLA FONTE SU INTERESSI E REDDIT I DI CAPITALE VARI Versões, parte de uma parte de um livro de texto, partes de um texto sobre uma fonte de texto e texto de uma cópia de texto sobre uma matriz, ou sobre um modelo precedente, usando o modelo F24 online para cada titulo de partição Iva, ovvero, Modelo F24 online o cartaceo, per i Non titolari di partita Iva Códice tributo: 1025 - Ritenute su redditi di capitale di cui al (1031) - Ritenute su redditi di capitale di cui al Codice 1030 e outros artigos não essenciais 1243 - Proventi soggetti a rittenia di imposta corrisposti di organizzazioni estere di impressi residenti 1245 - Proventi deriva de deposito a garanzia di finanziamenti IMPOSTE DOVUTE EM SEDE DI CONGUAGLIO Versões, with modello F24 online , A parte de soggetti che corrispondono redditi di pensão di cui all39art. 49, vírgula 2, lett. A) del D. P.R. N. 9171986 di importo non superiore a euro 18.000,00 euros, todos os direitos reservados a todos os importadores, com um mínimo de 100 euros. Código do imposto: 1013 - Ritenute su conguaglio di cui all39art. 23, vírgula 3, D. P.R. N. 6001973 actionnaire nei primi due mesia dell39anno successivo ANNOTAZIONE CORRISPETTIVI O associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo de lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all39art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 devoto anotare, anche con un39unica registo, l39ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell39esercizio di attivit commerciali, con riferimento al mese precedente mediante Annotazione nel registro approvato con D. M. 11 febbraio 199 opportunamente integrato. REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE Emissão e registo de uma parte de um lote de produtos de valor acrescentado. A informação contida neste ficheiro necessita do suporte para o codificador de dados e do número do processo de medição cui si riferisce. Per tutte le cessioni effecttuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti Possível emitem uma única gordura ripejante IRPEF SALDO 2011 Verão, parte da parte de eremita da pessoa perseguem o sucesso fevereiro 16 febbraio 2012 queijo a dicaração de redditi para o conto do prato, dell39 IRPEF dovuta , A titolo di saldo per il 2011, in base alla dichiarazione Unico 2012, dal soggetto deceduto, senza alkuna maggiorazione por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Riscousione o con modalit telematiche Código de Catálogo: 4001 - Irpef Saldo RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI Pedido de informações relativas a um contrato de empreitadas de obras de substituição de direitos de autor e de outros direitos de propriedade sobre um contrato de empreitada ou de um contrato de compra ou de venda de bens ou de serviços por conta de um modelo no F24 presso Banche, agência postal ou de agência de cobrança do imposto 1019 - Ritenute del 4 opera dal condominio quale sostitut O d39imposta o diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz 1020 - O diodo emissor de luz do diodo emissor de luz opera a parte do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz Feira, 16 de fevereiro de 2012, che localizou a estação de comboio do condomínio, o armazém do depósito de valores de imóveis situa all39estero, um qualsiasi usam o destino, risultante dalla diciarazione Unico 2012, através de Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscossione o con modalit Telematiche Codici tributo: 4041 - Implantação de imóveis relacionados com imóveis, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato IRAP SALDO 2011 Versione italiana, de parte degli eredi delle persone decedute successivamente al 16 febbraio 2012 che presentano la dichiarazione dei redditi per vigarista Para del de cuius, dell39 IRAP dovuta, a titulo di saldo per il 2011, in base alla dichiarazione IRAP 2012, por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali or Agenti della Riscousione o con modalit telematiche Codici tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attivit produttive - Saldo ADDIZIONALE SUI COMPENSA A TITOLO DI BONUS E OPÇÕES DE ACEITÓRIOS Para mais informações, clique aqui e dê uma olhada em nosso site. O cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 1033 - Aditamento de dal suposto d39imposta a compensação erogati a titolo di bonus e stock options - Art. 33, c. 2 del D. L. N. 782010 1054 - Acções de substituição de direitos de substituição de direitos de compensação por direitos de autor e stock options maturidade em Sicilia e versata fuori regione - Art. 33, c. 2 del D. L. N. 782010 1055 - Acções de substituição de direitos de substituição de direitos de compensação por direitos de autor e opções de compra de acções em províncias da Sardenha e outras regiões - Art. 33, c. 2 del D. L. N. 782010 1056 - Acções de substituição de direitos de substituição de direitos de autor sobre acções bonificadas e acções stock maturati em Valle d39Aosta e versata fuori regione - Art. 33, c. 2 del D. L. N. 782010 1059 - Adicionar ao carrinho de compras d39substituir a sua remuneração por preço e bónus stock options versati em Sicilia, Sardegna e Valle d39Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - Art. 33, c. 2 del D. L. N. 782010 CEDOLARE SECCA SALTO 2011 Texto original. Mostra a tradução automática Comprar imediatamente Resultados para a pesquisa de acordo com o número desejado Em alternativa à pesquisa, clique aqui para resoler o conteúdo. Titolare del diritto di proprietario di di altro diritto reale di godinio su unit immobiliari abitative localize, por finalit abitative, che abbia esercitato l39opzione per il regime della cedolare secca mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscousione o con modalit telematiche Codici tributo : 1842 - Imposta sostitutiva dell39Irpef e delle relativa addizionali, não é o lugar de registo e di bollo, sul canone di locazione relativa ai contratti aventi ad oggetto imóveis to use abitativo and the relative pertinence localizar congiuntamente all39abitazione - Art. 3, D. Lgs. N. 232011 - Tradução automática limitada:: SALDO IMPOSTA SUI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA Versões anteriores a partir de 16 de fevereiro de 2012 a partir de novembro de 2010, com a seguinte redacção: O presente documento não pode ser alterado de acordo com o disposto no Regulamento (CE) n. º 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a rúgula a titulo d39imposta a imposta sustitutiva derivative of pignoramento presso Terça-feira, 8 de Março de 2010 SALDO IVA ANNO 2011 Pedido de Propostas Pedido de Propostas Solicitação de expressões de autor Pedido de Propostas Solicitação de expressões de autor Pedido de Propostas Solicitação de expressões de autor Adjudicação de contrato Al 2011 risultante d Alla dichiarazione annuale del soggetto detido, maggiorata dello 0,4 por mese o frazione di mese per il período 1632012 1662012 por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscousione o with modalit telematiche Código do produto: 6099 - Versão para impressão em suporte original Annuale ACCONTO DI IMPOSTA Versão para impressão Enviar por e-mail Enviar por e-mailBlogThis! Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar no Orkut Enviar a mensagem por e-mail Dê a sua opinião! , Dovuto in base alla diciarazione dei redditi - Unico 2012 - dal soggetto deceduto, senza alkuna maggiorazione por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscossione o con modalit telematiche Codici tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. SALDO IMU Versões, parte de propriedade de titânio de diâmetro de cabeça no interior de um apartamento de propriedade de um edifício de propriedade de um imóvel de propriedade privada (Imu) por Modello F24 on-line para cada titolari di partta Iva, ovvero, Modello F24 on line o cartaceo, per i non titolari Di partita Iva. A decorrere dal 1 dicembre 2012 l39IMU O presente documento diz respeito ao pedido de informações complementares relativo a um pedido de certificado de subvenção para o pagamento de um subsídio de emissão de direitos de autor no decurso de um período de três anos a contar da data de entrada em vigor. 2012 por Modello F24 on-line por cada titulo de partição Iva, ovvero, Modello F24 on-line ou cartaz, per i non titolari di partita IVA Descrição: 1712 - Acetato dell39imposta sostitutiva sui redditi derivado dalla rivalutazioni del trattamento de fine rapporto versata dal sostituto d39imposta COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D39INTENTO Apresentação de uma parte de contribuição Iva com obbligação de liquidação mensal che hanno ricevuto le dicharazioni d39intento rilasciate da esportatori abituali nonch intermediar abilitati alla trasmissione telemàtica delle dichiarazioni, della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d39intento ricevut E per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluir nella liquidazione con scadenza 16 dicembre mediante Mediante invento telemático do modelo publicou no internet internet dell39Agenzia delle Entrate LIQUIDAZIONE IVA MESE PRECEDENTE Liquidação e versao do processo de pré-determinação da parte de contribuinte Iva mensual Por Modello F24 on-line Códice: 6011 - Versao Iva mensual de novembro IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO Verso da parte da banca, simulação societária, dell39imposta sustitutiva sobre o risultato maturando (regime de risparmio gestito) em caso de revocação do mandato de gestão Secondo mese precedente por Modello F24 on-line Codici tributo: 1103 - Impossibilidade de substituição da gestão de património IMPOSTA SOSTITIVA SULLE PLUSVALENZE Versão para impressão, por parte da empresa, sim, sociedade de gestão de risco, sociedade fiduciária e intermediária autorizataria dell39imposta sostitutiv (A) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Modulo F24 on-line Código Título: 1102- Nome da pessoa que solicita o tratamento de d39imposta, Della rata dell39acconto dell39addizionale comunal all39Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente por Modello F24 online por titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 on line o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 3847 - Addizionale comunale All39Irpef trattenuta dal sostituto d39imposta - Acconto ADDISIONALE REGIONALE DELL39IRPEF SU DIPENDENTI E PENSIONATI Versões, parte dei sostituição d39imposta, delta rata dell39addizionale regionale dell39Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionato sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di Conguaglio di fine anno mediante Modelos F24 online por titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online ou cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 3802 - Addizionale regionale all39Irpef - sostituti d39imposta RITENUTE ALLA FONTE SU CONTRIBUTI, INDENNITA39 E PREMI Versão, parte de uma parte de um conjunto de elementos, de uma fonte de informação sobre um modelo e um modelo de corrisposti no modelo precedente por Modello F24 online por cada titulo de partição Iva, ovvero, Modello F24 on-line ou cartaz, por I não titolari di partita Iva Codici 1054 - Ritenute su contributi corrisposti in impressione da regioni, provincia, comuni ed altri ent pubblici 1051 - Ritenute su premi e contribui corrisposti dall39Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indústria de mobiliário e decoração CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA39 ANNO D39IMPOSTA 2011 Degli eredi delle persone decedute successively al 16 febbraio 2012 che presentano la dichiarazione dei red Diti por conto do cuius, do contributo do diodo emissor de luz para o l39anno d39imposta 2011 que risultante dalla diciarazione Unico 2012, o dv do dump do sd do dv do dvd do d39imposta 2011, o senza alcuna maggiorazione por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscossione o con modalit telematiche Codici tributo: 1683 - Contribuição de diâmetro de cobre all39art. 2, vírgula 2, del D. L. N. 1382011 fixado em sede diária anual de redditi SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL39IRPEF Verso, parte de uma parte de um diodo emissor de luz de repetição sucessivamente a 16 fevereiro 2012 che presentano la dicharazione de redditi por conto de cuius, de salgado dell39addizionale comunal all39Irpef ristigante dalla dicharazione Unico 2012, Dovuta dal sggetto por l39anno d39imposta 2011, a partir de Modelos F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscossione o con modalit telematiche Codici tributo: 3844 - Addizionale comunale all39Irpef - Autotassazione - saldo SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ALL39IRPEF Versao, da parte degli eredi De-visita ao cliente fevereiro 2012 fevereiro 2012 feijão-de-chá cheiro da ceia de feijão vermelho do conto de triturador de feijão de cacau da colheita da pimenta de pimentão da cebola da cebola da cebola da cebola da cebola da cebola da cebola da cebola Por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscousione o con modalit telematiche Código do repertorio: 3801 - Aditamento de região a todas as partes do rótulo de pessoas que se encontrem no local IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Parte integrante do anexo do Regulamento (CE) n. Al DPR N. 6401972, dell39imposta suavemente intrattenimenti relativi alle attivit svolte con carattere di continuit nel mese precedente por Modello F24 on-line Codici tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti VERSÃO IVA SECONDO MESE PRECEDENTE Liquidazione e versao dell39Iva relativa a este subjacente precedente da parte de contribuinte Iva mensual che hanno Affidato a terzi la tenuta della contabilit optando per il regime previsto dall39art. 1, comma 3, del D. P.R. N. 1001998 por Modello F24 on-line Codici tributo: 6011 - Versao Iva mensual novembro IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGESTÃO UTILIDADE DELLE AZIONI E DEI TITOLI Verso, parte da parte de cima, sim sim alt alt intermediário sistema de deposito acentuado gestito dalla Monte Titoli S. p.a. Dell39imposta sustitutiva risultante dal 34conto unico34 relativo a este precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema de deposito acentuado gestito dalla Monte Titoli S. p.a. Por Modello F24 on-line Códice tributo: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari IMPOSTA SOSTUTITIVA SUGLI INTERESSI, PREMI E OBBLIGAZIONI Versão, parte de uma parte de um instituto de credito e intermediário autorizado, dell39imposta sostitutiva risultante dal 34conto unico34 relativo al Mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, Spa Cotizada por Entidade Publicada através do Modello F24 on-line Codici tributo: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI CAPITALA Versace, da parte de impresso di assicurazione, delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti Por favor, escreva para o artigo completo 31122000, escluso l39evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente por Modello F24 on-line Codici tributo: 1680 - Ritenute operar sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita REGIÃO DE IMPOSTO E RITENUTE Ultimo giorno utile Per the regolarizzazione, the part of the contributives from the following paragraph of the article of the article of the article of the article of the article of the article of the proposal, Legali e della sanzione ridotta al 3 con M Odello F24 online para cada titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online ou cartaceo, per i non titolari di partita Iva. N. B. I 1989 - Interessi sul ravvedimento - Ires 1993 - Interessi sul ravvedimento - Iva 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addis onale Comunale all39Irpef - Autotassazione - 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 - Sanzione pecuniaria Iva 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d39imposta 8907 - Sanzione pecuniaria Irap 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef PAGAMENTO TRIBUTÁRIO E CONTRIBUIÇÃO PELA ZONA COLPITE DAL SISMA I contribuições financeiras de 20.5.2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Módena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, para todos os fins-de-valio , Contributi previdenziali e assistenziali e premi dell39assicurazion O presente regulamento tem como objectivo o pagamento de um imposto sobre o valor acrescentado por um período de três anos a contar da data de entrada em vigor do Regulamento (CE) n. ° 408/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento Financeiro. Di cui al dm No dia 1 de julho de 2012, não há nenhum adjetivo para o agendamento de diâmetro de lavagem de diodo emissor de luz e assimilação, não é sui redditi de lavoro autonomo, e relativo addizionali gi operar ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al River, delle stesse, successively, a, tale, data, sono, tenu, a, regolarizzare, gli, adempty, e, versamenti, senza, applicazione di sanzioni and interessa, por Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione o con modalit telematiche IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL39IRPEF Versões, Fevereiro 16, fevereiro 2012, cheio do presente da celebração da celebração do conto do culinário, dell39imposta doces doces em uma base de todos os produtos de um reddit, (Cd Forfettino) medi Ante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti di Riscousione, o con modalit telematiche Código do repertório: 4025 - Imposta sostitutiva dell39Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL39IRPEF E DELL ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI Decedute successfully al 16 febbraio 2012 che presentano la dicharazione de redditi por conto de cuius, dell39imposta sostitutiva dell39Irpef e delle addizionali regional and comunali dovuta a titolo di saldo per il 2011, senza alcuna maggiorazione, dal deceduto che si era avvalso del regime agevolato dei 34contribuenti minimi34 mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali ou Agenti della Riscousione o con modalit telematiche Codici tributo: 1800 - Imposta sostitutiva per i contributi minimi - saldo - art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 2442007 - Risoluzione n. 127E do 25052009 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTAR SUI REDDITI Versão, parte de uma parte de um telefone móvel, decedido sucessivamente a 16 de fevereiro de 2012, che presente a dicaração de vermelho por conto de cor e parte de dell39erede de parte de um comuna de telefone celular Detenção de uma quota de parte de fundo no fundo de 5 a mais, de uma terceira posição de um suíço vermelho, de um dilema, de um nó de 5 de um lado de um outro lado de um período de tempo, Agenzie Postali of Agenti della Riscousione with the telematiche Classificação do arquivo: 1832 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all39art. 32, coma 4-bis, del D. L. 782010

Entrar Esqueci a Senha Cadastre-se Gratuitamente Comprar Créditos Pesquisar Desculpe, esta foto foi deletada e não pode mais ser comprada. Por favor veja imagem semelhante abaixo Baixar prévia Adicionar aos favoritos ativos @ Unico 2012 - del soggetto detido, de senhas de alcunha, de alumínio, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, de madeira e de madeira. Versao, parte de uma parte de um diodo emissor de luz de repetição sucessivamente a 16 fevereiro 2012 che presentano a dicaração de redditi por conto do cuius, dell39imposta sul valore de atributos de finança financeira all39estero, risputating dalla dicharazione Unico 2012, dovuta dal soggetto por l39ann O d39imposta 2011, a utilização de uma máquina de impressão por modelo em linha F24 em linha ou em um cartão de crédito. 4021 - Imposto de valor em um depósito de imóveis de propriedade de um imóvel de residência no território do estado de união Stato RITENUTE SUI PROVENTI DERIVANTI DA O. I.C. R. Ver o documento a que se refere o n. ° 1, alínea c), do Regulamento (CEE) n. Clique aqui para assinar o artigo Módulo F24 on-line Codici tributo: 1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partcipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell39art. 26-quinquies del d. P.R. N. 6001973 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partcipazione di Organismo de Investimento Collettivo in Valori Mobiliário de escritório 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emi soggetti residenti 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emissi da soggetti non residenti RITENUTE SUI BONIFICI Versao, da parte de banche e Poste Italiane, delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d39imposta mediante Modello F24 online Codici tributo: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all39atto dell39accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d39imposta ADDIZIONALE COMUNALE ALL39IRPEF CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO Versamento in un39unica soluzione, da parte dei sostituti d39imposta, dell39addizionale comunale all39Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedent e a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 3848 - Addizionale comunale all39Irpef trattenuta dal sostituto d39imposta - Saldo ADDIZIONALE COMUNALE ALL39IRPEF CONGUAGLIO FINE ANNO Versamento, da parte dei sostituti d39imposta, della rata dell39addizionale comunale all39Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 3848 - Addizionale comunale all39Irpef trattenuta dal sostituto d39imposta - Saldo ADDIZIONALE REGIONALE DELL39IRPEF Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d39imposta, dell39addizionale regionale dell39Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pens ionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 3802 - Addizionale regionale all39Irpef - sostituti d39imposta IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE SOMME EROGATE AI DIPENDENTI Versamento, da parte dei sostituti d39imposta, dell39imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit, innovazione ed efficienza legati all39andamento economico delle imprese mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell39Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell39Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accesso ri del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d39Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell39Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell39Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell39Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d39Aosta e versata fuori regione RITENUTE ALLA FONTE SUI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI Versamento, da parte dei sostituti d39imposta, delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tribut o: 1049 - Ritenuta operata a titolo d39acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 4491997, come modificato dall39art. 15, comma 2, D. L. N. 782009 RITENUTE ALLA FONTE SU RENDITE AVS Versamento, da parte dei sostituti d39imposta, delle ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, ovvero, Modello F24 online o cartaceo, per i non titolari di partita Iva Codici tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit aggiuntive e relativo conguaglio RATA CANONE RAI Versamento, da parte dei soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all39art. 49, comma 2, lett. a) del D. P.R. N. 9171986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, della rata relativa al canone Rai mediante Modello F24 online Codici tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D. L. 782010IRPEF: Reddito Imponibile - Redditi di lavoro dipendente Sono considerati redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, compreso il lavoro a domicilio quando considerato lavoro dipendente secondo le norme sulla legislazione del lavoro ( art.49, comma 1, TUIR). Costituiscono, inoltre, redditi di lavoro dipendente e sono, pertanto, equiparati a tutti gli effetti ai redditi che derivano da rapporto di lavoro dipendente (art.49, comma 2, TUIR): le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, intendendo per tali anche gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di unattivit che trovano genericamente la loro causa in un rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, come ad esempio le pensioni ai professionisti o agli artigiani e le pensioni di reversibilit ( Mess. Inps 29 marzo 2006, n. 9706) le somme di denaro per crediti di lavoro, comprensive degli interessi legali ( art.429 c. p.c. ultimo comma). In particolare le somme erogate in sostituzione di redditi e le indennit conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidit permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ( art. 6, comma 2, del TUIR), pertanto tutte le indennit e le somme o i valori percepiti in sostituzione di lavoro dipendente o equiparati a questi, sono assoggettati a tassazione come redditi di lavoro dipendente (Mess. Inps 29 marzo 2006, n. 9706). Rientrano tra tale tipologie di reddito: la cassa integrazione lindennit di disoccupazione la mobilit lindennit di malattia lassegno alimentare corrisposto in via provvisoria ai dipendenti per i quali pende il giudizio dinanzi allAutorit giudiziaria lindennit di maternit lindennit per la TBC e la post tubercolare lindennit per la donazione del sangue lindennit per congedo matrimoniale. Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi ( Cassazione sentenza n. 11682 del 21 maggio 2007). Determinazione della base imponibile Ai fini del calcolo dellammontare della detrazione spettante, bisogna far riferimento al reddito complessivo del contribuente che richiede le detrazioni, intendendo per tale la somma dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile allunit immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze. Si ribadisce che la rendita catastale della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo quindi, dal reddito complessivo si sottrae limporto della rendita catastale dellabitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15E). Per determinare il reddito imponibile quindi sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili (art. 10 TUIR) e il reddito derivante dallabitazione principale ( art.10 comma 3 bis). Concorrono a determinare la base imponibile tutte le somme ed i valori in genere percepiti nel periodo dimposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, inerenti il rapporto di lavoro, precisando che si considerano percepiti nel periodo dimposta anche le somme ed i valori erogati entro il 12 del mese di gennaio, dellanno successivo, in caso siano riferiti allanno precedente (art. 51 comma 1, del TUIR). Si evince, pertanto, che per le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti vige il principio di cassa, in forza del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti. Lunica deroga allapplicazione del principio di cassa costituita dalla previsione della cos detta cassa allargata che permette limputazione al periodo dimposta precedente del reddito percepito entro il giorno 12 gennaio dellanno successivo. Il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo successivamente, dal reddito complessivo si sottrae limporto della rendita catastale dellabitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef (Circolare Agenzia delle Entrate del 09 gennaio 2008, n. 1E). Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dellimposta dovuta (articolo 1, comma 15 finanziaria 2008) per la determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia (art.12, comma 4-bis ) e delle altre detrazioni ( art.13, comma 6-bis), il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dellunit immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ( art.10, comma 3 bis). Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico (art.12 Tuir), le modifiche apportate dalla legge finanziaria (Circolare Agenzia delle Entrate del 09 gennaio 2008, n. 1E) rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio, non riguardano invece le modalit di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 (art.12, comma 2) deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile allabitazione principale. La modifica ( articolo 1, comma 16 finanziaria 2008) trova espressamente lapplicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007. Relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, il comma 1, lett. h), dellart. 51, TUIR, sancisce lesclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente: delle somme trattenute al dipendente per oneri deducibili di cui all art. 10, TUIR nei limiti e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 10, le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformit a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali delle spese sanitarie dello stesso art. 10, comma 1, lett. B. Lammontare degli oneri e delle erogazioni escluso dalla formazione del reddito imponibile deve essere attestato dal datore di lavoro qualora sia stato escluso pi di un onere o, unitamente agli oneri, siano state escluse erogazioni per spese sanitarie, il datore di lavoro deve attestarne limporto distintamente per ciascuna tipologia, ci al fine di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. Al riguardo si precisa che il dipendente non potrebbe richiedere lesclusione dalla base imponibile di oneri che, pur essendo compresi nella previsione dell articolo 10, non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro, tuttavia, ove ci si verifichi, il sostituto pu acconsentire ad una simile richiesta. A titolo esemplificativo si chiarisce che uno degli oneri deducibili che potr rientrare nellambito della previsione normativa in esame lassegno periodico al coniuge separato o divorziato che il giudice abbia ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente allo stesso coniuge separato o divorziato. Un altro onere che potr rientrare in questa previsione quello relativo alle somme corrisposte al lavoratore ed assoggettate a tassazione in anni precedenti, che siano state successivamente restituite al soggetto erogatore. Si precisa, infine, che il dipendente non deve fare nessuna richiesta al datore di lavoro per il riconoscimento della non concorrenza delle somme in questione, ma , tuttavia, tenuto a fornire allo stesso tutti gli elementi necessari per il rispetto delle condizioni previste nel predetto articolo 10. Cos. ad esempio, ove dallordine del giudice non sia rilevabile se lassegno al coniuge separato o divorziato dato per il proprio mantenimento o per quello dei figli o se per tutti e due, il dipendente sar obbligato, sotto la propria responsabilit. a fornire al sostituto tutte le precisazioni necessarie alla corretta applicazione della disposizione (circolari n. 326E del 23 dicembre 1997, n. 101E del 19 maggio 2000 e n. 25E del 6 febbraio 1997). Sono soggetti passivi IRPEF (art. 2 TUIR) le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dallet, dal sesso, dallo stato civile e dalla cittadinanza. Le persone fisiche non residenti in Italia sono soggetti passivi esclusivamente per i redditi, di qualsiasi natura, prodotti nel nostro paese. Per i soggetti residenti, invece, vige il principio del worldwide income taxation ossia delluniversalit della tassazione che dispone limponibilit in Italia, sia dei redditi prodotti in Italia, sia di quelli di fonte estera. Per quelli prodotti allestero, in assenza di regole differenti contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate in Italia, riconosciuto un credito dimposta commisurato alle imposte versate allestero dal contribuente a titolo definitivo. Soggetti residenti nel territorio dello Stato Sono considerati soggetti residenti coloro che per la maggior parte del periodo dimposta ( art. 2 TUIR): sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente (D. P.R. 30 maggio 1989, n. 223) hanno il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dellart. 43, c. 1, del c. C. hanno la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell art. 43, c. 2, del c. C. La soggettivit passiva determinata dalla presenza anche di uno solo dei tre criteri evidenziati (anagrafe, domicilio o residenza). Il presupposto per liscrizione allanagrafe costituito dallaver fissato la dimora abituale nellambito di un qualsiasi Comune del territorio dello Stato. I soggetti che hanno allestero la propria dimora abituale sono tenuti a chiedere la cancellazione delliscrizione allanagrafe della popolazione residente del proprio Comune ed iscriversi allAire (Anagrafe italiana residenti allestero). Tale iscrizione non determina necessariamente (Circolare Ministero delle Finanze n. 304E del 2 dicembre 1997) la cessazione dellimponibilit italiana dei redditi ovunque prodotti, laddove il soggetto mantenga in Italia il centro dei propri affari ed interessi. Con tale espressione si intende il permanere nel nostro paese degli affetti familiari (residenza della famiglia) o degli interessi professionali (ubicazione di uno studioufficio). A far data dal 1 gennaio 1999 (comma 2-bis dellart. 2 del Tuir), si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ( decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999). Sono considerano altres residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con apposito decreto in corso di emanazione ( comma 2-bis dellart. 2 del Tuir sostituito art. 2, comma 83, L. n. 2442007). Tale principio decorre dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, per cui fino al periodo dimposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007 (art. 2, comma 88, L. n. 2442007). Soggetti non residenti nel territorio dello Stato La condizione generale per la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti rimane la produzione in Italia degli stessi, in particolare si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato ( art. 23 del TUIR): a) i redditi fondiari b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali c) i redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati nel territorio dello Stato ( art. 50, c. 1, lett. a) e b) del Tuir) d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivit esercitate nel territorio dello Stato e) i redditi dimpresa derivanti da attivit esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni f) i redditi diversi derivanti da attivit svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovan o nel territorio stesso, nonch le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societ residenti, con esclusione delle plusvalenze e dei redditi di cui all art. 67, c. 1, lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del Tuir g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti h) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennit di fine rapporto ( art. 17, c. 1, lett. a), c), d), e) e f) del Tuir), i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c), c-bis, f), h), h-bis), i), l) del Tuir), i compensi per lutilizzazione di opere dellingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonch di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, i compensi conseguiti da imprese, societ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato, se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti o dallo Stato. Ai fini della tassazione dei redditi prodotti da soggetti non residenti assume particolare rilevanza il concetto di stabile organizzazione introdotto con il D. Lgs. N. 344 del 12 dicembre 2003, e disciplinato dall art. 162 del Tuir, secondo cui per stabile organizzazione si intende la sede fissa di affari per mezzo della quale il soggetto estero esercita in tutto o in parte la propria attivit in Italia, come ad esempio, una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una officina o un laboratorio. Limposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente, al netto dei seguenti oneri deducibili (lettere a) . g) . h) . i) e l) del comma 1 dellarticolo 10): - dei canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati - dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative ( articolo 28 Legge 26 febbraio 1987, n. 49), per un importo non superiore al 2 del reddito complessivo dichiarato - delle indennit per perdita dellavviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione - delle erogazioni liberali in denaro, fino allimporto di 2 milioni di lire, a favore dellIstituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana - delle erogazioni liberali in denaro (art. 29, comma 2, Legge n. 516 del 22 novembre 1988, art.21, comma 1, Legge 22 novembre 1988, n. 517, e art. 3, comma 2, Legge 5 ottobre 1993, n. 409), nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Dallimposta lorda si scomputano le altre detrazioni (articolo 13) nonch quelle di cui allarticolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h bis) e i) (articolo 24 TUIR mod. dall art.1, comma 6, lettera e) Legge n. 2962006). Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia. Per tali soggetti si dispone peraltro ( art. 1, comma 1324) che le detrazioni per carichi di famiglia ( art. 12 TUIR) spettano, per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, mediante idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito superiore, al lordo degli oneri deducibili, pari a euro 2.840,51( Messaggio 18 gennaio 2007, n. 1787). Ai fini della determinazione del reddito complessivo sono compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato. Inoltre i soggetti interessati non devono godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria sar individuata la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti. Nellattesa le detrazioni per carichi di famiglia non devono essere applicate ai residenti allestero. Redditi equiparati a lavoro dipendente Il legislatore individua una serie di redditi cosiddetti assimilati ai redditi i lavoro dipendente, aventi carattere tassativo, pertanto, non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche della normativa (art. 50 del TUIR) ai fini della loro determinazione si applica tutta la disciplina relativa ai redditi di lavoro dipendente (art.51 e art. 52, TUIR). Sono definiti assimilati ai redditi di lavoro dipendente, quelli percepiti in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato ed in particolare: - i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca - le indennit e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualit, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato - le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante - le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo dimposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societ, associazioni e altri enti con o senza personalit giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonch i redditi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attivit svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e senza impiego di mezzi organizzati, dal 1 gennaio 2001( art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342) - le remunerazioni dei sacerdoti - i compensi per lattivit libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale docente universitario, dei ricercatori che esplicano attivit assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura e del personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo - gli altri assegni periodici, comunque determinati, alla cui produzione non concorrono attualmente n capitale n lavoro - i compensi percepiti dai soggetti impiegati in lavori socialmente utili in conformit a specifiche disposizioni normative. Sono considerati assimilati, inoltre, i redditi relativamente ai quali, pur esistendo un nesso con una prestazione lavorativa, manca un rapporto di servizio che possa configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente ( art. 50, comma 1, lett. f) e g), TUIR). In particolare trattasi di: - le indennit, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per lesercizio di pubbliche funzioni, purch tali prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano unarte o professione ( art. 49 comma 1 TUIR) e non siano state svolte nellesercizio di impresa commerciale ( art. 2 comma 36 Legge 3502003) - i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace ed agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge sono riservati allo Stato - le indennit percepite dai membri del Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo e le indennit, comunque denominate, percepite per le cariche elettive in seno alle Regioni, Province e Comuni e per le funzioni di giudice costituzionale, nonch i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e lassegno del Presidente della Repubblica. Si precisa che i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, dovranno essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano unarte o una professione ( Risoluzione della Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2004, n. 68E). Allatto di pagamento dellindennit giornaliera di funzione dovr essere trattenuta la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ( art. 24, comma 1, del D. P.R. n. 60073). Diversamente i compensi percepiti in relazione allesercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate (art. 50, lettera f), del TUIR), saranno qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tranne qualora le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano unarte o una professione, in tale ipotesi infatti, tali compensi saranno considerati redditi da lavoro autonomo, pertanto, il soggetto titolare della funzione sar obbligato ad emettere la relativa fattura. Sono considerati assimilati, inoltre, i redditi senza alcun collegamento con una prestazione lavorativa ed in particolare: - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale, precisando che le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dallIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato - le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate ( h bis). Ai sensi dellart. 21, comma 1, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la presente lettera d), comma 1, art. 52 del TUIR sostituita a decorrere dal 1 gennaio 2008, come di seguito: d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellarticolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dellarticolo 11 e quelle di cui allarticolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 . - assegni periodici, comunque denominati, alla cui formazione non concorrono n capitale n lavoro, quali gli assegni conseguenti a separazione o scioglimento del matrimonio. Tutte le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, in forma periodica o in capitale, sono qualificate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell art. 50, comma 1, lettera h-bis), del Tuir, includendo, tra laltro, il riscatto, anche parziale, della posizione individuale. Conferma inoltre che le prestazioni in forma di capitale, erogate a seguito del riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo pensione interno dellistituto di credito, sono soggette a tassazione ordinaria applicata sullimporto delle prestazioni medesime al netto dei redditi gi assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83E del 03 maggio 2007). Ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR le indennit, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti ai soggetti che svolgono pubbliche funzioni sono assimilabili al reddito di lavoro dipendente. Precisamente dopo le modifiche apportate dall art. 2, comma 36, L. n. 3502003 - Finanziaria 2004 allart. 50, comma 1, lett. f) del TUIR rientrano tra i suddetti compensi: 1) quelli corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per lesercizio di pubbliche funzioni semprech le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano unarte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR) e non siano state effettuate nellesercizio di impresa commerciale 2) quelli corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Da tale elencazione ne deriva che mentre i compensi percepiti in relazione allesercizio di pubbliche funzioni in genere indicate al punto 1), qualora siano svolte da soggetti che esercitano unarte o una professione ai sensi dell art. 53, comma 1 del TUIR possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati al punto 2), ossia dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace, dagli esperti di tribunale di sorveglianza rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorch tali soggetti esercitino unarte o una professione ai sensi dell art. 53, comma 1, del TUIR. In conclusione i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, espressamente citati dall art. 50, lett. f) del TUIR, dovranno essere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano unarte o una professione di cui all art. 53, comma 31, del TUIR e, pertanto, allatto del pagamento dellindennit giornaliera di funzione, dovr essere operata la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ( art. 24, comma 1, del D. P.R. n. 60073). Al contrario, i compensi percepiti in relazione allesercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dallart. 50, lettera f), del TUIR, saranno qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano unarte o una professione ai sensi dell art. 53, comma 1, del TUIR. In tal caso, i compensi percepiti saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che, poich in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dellattivit professionale (o artistica) abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, loperazione risulter rilevante ai fini dellimposta sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sar obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dellIva, nella misura ordinaria e a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione dellIRAP dallo stesso dovuta (R. M. 10.5.2004, n. 68E). Si precisa infine che ai sensi dellart. 50, comma 3, del TUIR, per i compensi in questione non spettano le detrazione per lavoro dipendente di cui all art. 13 del TUIR al 31122003. Compensi per i lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 1998, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. l), del TUIR (sostituita dall art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 3141997) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili sono compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se percepiti da soggetti non lavoratori ( C. M. 23.12.1997, n. 326E). Per la loro determinazione si applicano le disposizioni previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR) salvo quanto di seguito specificato dall art. 52, comma 1, lett. d-bis) del TUIR aggiunta dallart. 13, comma 1, lett. c), D. Lgs. N. 5051999): - con effetto dal 1 gennaio 2000 i suddetti compensi percepiti dai soggetti che hanno raggiunto let per ottenere la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis del TUIR per lunit immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo dimposta euro 3.098,74. L art. 14, c. 1, lett. B). N. 1, del D. Lgs. N. 5051999 ha disciplinato le modalit di tassazione dei compensi per lavori socialmente utili percepiti dai predetti soggetti in misura eccedente limporto che non costituisce reddito disponendo, mediante linserimento del comma 1- bis nell art. 24 del D. P.R. N. 600 del 1973, che sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo dimposta applicando laliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Relativamente alladdizionale regionale di compartecipazione allIRPEF, non si rendono applicabili le nuove modalit di prelievo in rate introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, all articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, atteso che, nella fattispecie in esame, il prelievo deve avvenire contestualmente allapplicazione delle ritenute IRPEF. Considerato che la disciplina in esame si applica sui compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000, qualora il reddito complessivo del percipiente non superi il limite stabilito, si rende indispensabile da parte del percipiente medesimo fornire al soggetto erogatore una comunicazione attestante i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni per usufruire del regime agevolato. E opportuno, altres, precisare che lapplicazione del regime agevolato comporta il mancato riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente, considerato che la modifica normativa intervenuta direttamente nell articolo 52, al comma 2, del TUIR al fine di prevedere una speciale disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita per il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui allcollegamento art. 50, comma 1, lettera l), dello stesso TUIR. I predetti compensi assoggettati al regime di tassazione agevolata devono, comunque, essere attestati nel punto 1 della certificazione unica (CUD) anche se per gli stessi non competono, come gi detto, le detrazioni per lavoro dipendente( C. M. 22.12.2000, n. 238E). Rientrano tra tali compensi anche le erogazioni corrisposte dal Comune alle persone anziane che svolgono lattivit di nonno vigile ( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2008, n. 378E). Remunerazione ai sacerdoti Nella lett. d) dell art. 50 del TUIR sono inseriti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonch le congrue e i supplementi di congrua di cui all art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343. Si tratta delle remunerazioni che vengono percepite dai sacerdoti in relazione al servizio prestato in favore delle diocesi. Al riguardo, si rileva che ai sensi dell art. 33, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, i sacerdoti ricevono la remunerazione dagli enti ecclesiastici secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale. L art. 34 della stessa legge prevede delle integrazioni a favore dei sacerdoti se non viene raggiunta la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana. Detta integrazione posta a carico dellIstituto diocesano per il sostentamento del clero. Inoltre, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente le congrue e i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citt di Roma, sia per concessione delle Amministrazioni suddette sia per concessione anteriore dello Stato. Dette congrue sono previste dall art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343. Per tali remunerazioni competono le detrazioni per redditi di lavoro dipendente. Va precisato, per completezza, che alcune altre leggi contengono disposizioni, non richiamate nell art. 50 del TUIR, che assimilano ai redditi di lavoro dipendente, i redditi percepiti dai Ministri di culto e dai missionari di altre confessioni religiose. Si tratta dellUnione Cristiana Avventiste del 7 giorno, delle Assemblee di Dio in Italia, dellUnione Cristiana Evangelica Battista dItalia e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( C. M. 23.12.1997, n. 326E). Ai sensi della lett. e) comma 1 dell art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 9171986) rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per lattivit libero professionale intramuraria svolta dalle seguenti categorie professionali: - personale appartenente ai profili di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario o altre professionalit della dirigenza del ruolo sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale - personale docente universitario e ricercatori che esplicano attivit assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universit ( art. 102 del DPR 11 luglio 1980, n. 382) - personale laureato, medico ed odontoiatra di ruolo in servizio nelle strutture delle facolt di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio - sanitaria ( art. 6, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalit giuridica di di ritto privato, degli enti ed istituti di cui all art. 4, comma 12, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivit sanitaria e degli enti pubblici che gi applicano al proprio personale listituto dellattivit libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario ( circolare n.69E-III del 25 marzo 1999). I suddetti compensi costituiscono reddito nella misura del 75 (percentuale modificata dall art. 2, comma 1, lett. i), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo dimposta 2001, precedentemente era del 90). Il Ministero delle finanze con circolare n.69E-III del 25 marzo 1999, dopo avere individuato le categorie professionali cui applicare la disciplina normativa inerente lattivit libero professionale intramuraria, ha dissipato i dubbi inerenti la natura dei redditi in questione, confermandone la natura di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente, a condizione che venga rispettata, come gi illustrato con circolare n.326E del 1997 dello stesso Dipartimento, la disciplina amministrativa dellattivit in questione contenuta nei decreti del Ministro della Sanit dell11 giugno 1997 e del 31 luglio 1997. Si osserva inoltre che l articolo 72 della legge n.448 del 1998, dopo avere fissato nuovi criteri e condizioni per la disciplina delle incompatibilit e dello svolgimento dellattivit intramuraria, ha abrogato l art.1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.662 che considerava, ai fini fiscali, tali compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Da quanto si evince dalla circolare in questione, tale abrogazione si resa necessaria in quanto la qualificazione dellattivit intramuraria tra quelle che danno luogo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente attualmente contenuta nel menzionato art. 50, comma 1, lettera e) del D. P.R. 22121986, n.917 (TUIR), per effetto del decreto legislativo n.314 del 1997 che ha recepito il suddetto art.1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.662 nel testo unico delle imposte sui redditi. Sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla suddetta circolare, i redditi conseguiti dal personale della dirigenza del ruolo sanitario per lo svolgimento dellattivit intramuraria, esercitata allinterno della struttura sanitaria pubblica o presso strutture accreditate, sono sempre classificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, semprech siano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dall articolo 72, commi da 2 a 12, della legge n. 448 del 1998, dal decreto del Ministero della sanit 31 luglio 1997 e dagli atti di indirizzo e di coordinamento. Inoltre, sono parimenti classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi percepiti per attivit intramuraria esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, a condizione che la stessa sia prestata in conformit ai criteri del decreto del Ministero della sanit 31 luglio 1997 e, successivamente, negli atti di organizzazione adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie. Per le restanti attivit non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, occorre pertanto precisare che i relativi compensi sono inquadrabili tra quelli di lavoro autonomo di cui all articolo 53, comma 1, del TUIR. il caso di sottolineare inoltre che i soggetti che svolgono lattivit intramurale in conformit alla disciplina amministrativa fissata dal Ministero della Sanit e che, quindi, sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non hanno alcun obbligo di richiedere lattribuzione del numero di partita Iva. Infine, per i compensi in esame lassimilazione al reddito di lavoro dipendente non comporta la fruibilit delle detrazioni previste dall art. 13 del TUIR al 31122003 atteso che lultimo comma dell art. 50, comma 3, del TUIR, tra le ipotesi per cui non sono concesse le dette detrazioni richiama espressamente quella di cui alla lett. e) dello stesso articolo. Tale esclusione dovuta alla considerazione che tali soggetti, essendo comunque lavoratori dipendenti, fruiscono gi di dette detrazioni per i relativi redditi (circolare n. 326E del 1997). Compensi percepiti da lavoratori-soci di cooperative Ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. a), del TUIR sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20, dai lavoratori soci delle seguenti cooperative: - cooperative di produzione e lavoro - cooperative di servizi - cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli - cooperative della piccola pesca. Lassimilazione avviene, ai sensi dellart. 50, comma 2, del TUIR, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: - la cooperativa risulti iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione. - nello statuto della cooperativa siano inderogabilmente indicati i principi della mutualit stabiliti dalla legge - siano effettivamente rispettati i principi della mutualit ( C. M. 23.12.1997, n. 326E). Gli emolumenti corrisposti al socio lavoratore, nellambito del rapporto sociale, nei limiti dei salari correnti aumentati del venti per cento, costituiscono per la cooperativa un costo deducibile e per il socio reddito assimilato a quello di lavoro dipendente soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, ai sensi dell art. 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Il superamento dei limiti previsti dal citato art. 50, comma 1, lett. a), del TUIR ha rilevanza ai fini fiscali sia per la societ cooperativa, la quale non pu portare in deduzione le somme eccedenti tali limiti, sia per il socio, per il quale i compensi ulteriori assumono la natura di utili societari, con la conseguente loro configurabilit come reddito di capitale ( Risoluzione n. 2122002). Ai sensi della lett. g) dell art. 50 del TUIR rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: - le indennit di cui all art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento nazionale - le indennit. comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui agli artt. 114 (indennit per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e 135 (giudici della Corte Costituzionale) della Costituzione - le indennit di cui all art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 spettanti ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo - le indennit spettanti, ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816, agli amministratori locali e cio ai sindaci, agli assessori comunali, al presidente e agli assessori provinciali, al presidente e ai componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, al presidente e ai componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende. Sono riconducibili nella previsione normativa della lett. g) in esame le indennit percepite dagli amministratori delle comunit montane - gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e lassegno del Presidente della Repubblica. Per le indennit, le somme e i valori relativi alle cariche considerate in questa disposizione, in base allultimo comma dell art. 50 del TUIR, prevista linapplicabilit delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all art. 13 del TUIR al 31122003. Si precisa che ai fini della determinazione delle indennit in questione ( art. 52, comma 1, lett. b) del TUIR) non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonch a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese purch lerogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gi assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte determinata, per ciascun periodo dimposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi. Ai sensi della lett. h) dell art. 50 del TUIR, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. - Le rendite costituite per un lasso determinato di tempo a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di un capitale, vengono inquadrate tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se costituite mediante contratti assicurativi. - Il vitalizio oneroso ha come elemento caratterizzante lalternativa di guadagno e di perdita, per entrambe le parti, che deve sussistere fin dal momento iniziale della stipulazione con contratto. In genere, quindi, la rendita garantita dal vitalizio deve superare lammontare dei frutti del cespite alienato. Anche il contratto di vitalizio alimentare deve ricondursi nello schema del contratto di vitalizio: esso si configura quando una persona si obbliga, in corrispettivo dellalienazione di un immobile, a fornire vitto e alloggio allalienante, vita natural durante, ed in misura variabile secondo i bisogni del medesimo, nonch ad assisterlo in caso di malattia ( C. M. 23.12.1997, n. 326E). Non rientrano in tale categoria di redditi le rendite aventi funzione previdenziale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dallIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente allinizio dellerogazione. Per tali redditi lassimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall art. 13 del TUIR al 31122003. A tali rendite non si applicano le disposizioni previste per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente ( art. 51 del TUIR) queste rendite si presumono percepite, salvo prova contraria nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Il particolare regime impositivo previsto per questi assegni vitalizi, collegati ad una carica elettiva, fa s che essi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici bens come una vera e propria indennit correlata alla cessazione della carica. Da ci ne deriva quindi lindeducibilit dei relativi contributi diversamente da quanto disposto per quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie ( art. 10, lett. e, del TUIR) ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 262E del 2009). La lett. i) del comma 1 dell art. 50 del TUIR dispone che gli altri assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente n capitale n lavoro, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente . In effetti si tratta di sussidi ed ogni altro assegno periodico corrisposto con carattere di ricorrenza e che non costituiscono remunerazioni di capitale o di lavoro e indipendentemente dal fatto che la corresponsione sia subordinata al verificarsi di determinate condizioni o al possesso di specifici requisiti. Va precisato che presupposto per la tassazione che gli assegni abbiano carattere di periodicit, pertanto, sono escluse dalla previsione della legge le erogazioni che non abbiano tale carattere. Per espressa previsione normativa sono compresi in tale categoria di redditi: - gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dellautorit giudiziaria (lettere c) del comma 1 dell art. 10 del TUIR) - gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dellautorit giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nellarticolo 433 del c. c. (lettere d) del comma 1 dell art. 10 del TUIR). - lassegno integrativo erogato dalla Cassa Nazionale del Notariato ai notai che non raggiungono un livello predeterminato di onorari professionali (C. M. 23.12.1997, n. 326E). Sono invece escluse da tale categoria di redditi. - le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue comprese tra i redditi di capitale (lettera c) . comma 1, art. 44 del TUIR, articoli 1861 e 1869 del codice civile) - le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso indicate alla lett. h) del comma 1 dell art. 50 del TUIR. Per tali redditi lassimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dallart. 13 del TUIR al 31122003. Agli assegni esaminati non si applicano le disposizioni previste per la determinazione del reddito da lavoro dipendente (articolo 51 del TUIR). Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Compensi ai componenti delle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali Lerogazione dei compensi derivanti dalla partecipazione alle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali in corso dopera da parte della concessionaria del servizio autostradale sulla base di apposita convenzione con lANAS S. p.A..deve essere preceduta dalla qualificazione reddituale degli stessi, necessaria per determinarne la disciplina fiscale conseguente, sia in ordine alla rilevanza delle spese di produzione del reddito sia in ordine alle ritenute di imposta da applicare (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 05 gennaio 2009, n. 2E). I compensi corrisposti dallistante ai componenti delle commissioni di collaudo nominati dellANAS, quale ente concedente del servizio autostradale (ad es. architetti, ingegneri, esperti contabili, giudici, ecc. e comunque non lavoratori dipendenti dellinterpellante), possono assumere la natura di: - reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ( art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR) per i collaudatori eventualmente dipendenti dellANAS e dallo stesso ente incaricati al collaudo in ragione della loro qualifica di servizio, con ritenuta a titolo dacconto in misura proporzionale per scaglioni di reddito ( art. 24 DPR n. 600 del 1973 e circolare n. 326 del 1997) - reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ( articolo 50, comma 1, lett. c - bis), prima parte, TUIR), con ritenuta a titolo dacconto in misura proporzionale per scaglioni di reddito ( art. 24 DPR n. 6001973), se non vi connessione tra lattivit di collaborazione e loggetto tipico dellarte o professione abitualmente eserci tata, nonch in caso di collaudatori che non svolgano abitualmente attivit di lavoro autonomo. In tal caso, si chiarisce che i compensi derivanti da rapporti di collaborazione tipici ( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 05 gennaio 2009, n. 2E), vanno in ogni caso qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), e non come redditi diversi ( articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR (attivit di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o assunzione di obblighi fare, non fare o permettere) - reddito di lavoro autonomo, se invece sussiste una connessione tra lattivit di collaborazione e loggetto tipico dellarte o professione abitualmente esercitata. In tal caso si applica la ritenuta del 20 a titolo dacconto, per i soggetti residenti, o del 30 a titolo dimposta, per i non residenti ( art. 25 DPR n. 600 del 1973). Si ritiene, infine, che irrilevante ai fini dellapplicazione delle ritenute di imposta delle disposizioni concernenti la forfetizzazione delle spese di produzione del reddito dei collaudatori, trattandosi di disposizioni attinenti alla determinazione degli onorari professionali che non possono avere efficacia derogatoria rispetto alla disciplina generale di determinazione dei redditi stabilita dal TUIR. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennit conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidit permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ( art. 6, comma 2, TUIR). In base a tale disposizione tutte le indennit e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, lindennit di disoccupazione, la mobilit, la indennit di maternit, etc.), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e lassegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi allautorit giudiziaria, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente. Ne consegue a tali redditi trovano applicazione le disposizioni previste per la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto se corrisposte da un sostituto dimposta, questi deve operare le ritenute di acconto art. 51, TUIR). Redditi da lavoro a tempo determinato Nessuna disposizione di carattere particolare prevista con riferimento alle modalit di effettuazione delle ritenute relativamente ai rapporti che importano la prestazione di attivit lavorativa e la corresponsione di emolumenti per una sola parte dellanno (lavoro stagionale o a termine) in tali casi, pertanto, si applicano le disposizioni di carattere generale. Lavoratori stagionali e prestazioni a giornata In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalleffettuazione di prestazioni a giornata (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festivit, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi di lavoro applicabili per i contratti a tempo indeterminato dalle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimali, va arrotondato allunit successiva ( risoluzione del Ministero delle finanze 1 marzo 1995, n. III-5-06). Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 16 febbraio 1994 e terminato il 25 marzo 1994 per complessivi 38 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorative e 20 effettivamente lavorate il calcolo dei giorni di detrazione per le festivit, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, che risultano complessivamente pari a 10, andr cos operato: 10 x (2028) 7,14 arrotondato a 8. il codice 1003 (Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali), fino al 28 marzo 2002 il codice 1001 (Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit aggiuntive e relativo conguaglio), a partire dal 1 marzo 2002. Redditi da lavoro dipendente prestato allestero Fino al 31 dicembre 2000 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato allestero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto sono esclusi dalla base imponibile ( art. 3, comma 3, lett. c), TUIR). A decorrere dal 1 gennaio 2001, il reddito derivante dallattivit prestata allestero ( art. 48, comma 8-bis del TUIR, nuovo 51, modificato dallart.36, Legge n. 3422000), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nellarco di dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni, determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale (art. 4, comma 1, D. L. n. 317 del 31 luglio 1987, conv. dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398). Tali retribuzioni convenzionali sono determinate in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali dei vari settori di produzione ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 245E del 11 settembre 2007). Pi dettagliatamente la disposizione in esame stabilisce che, ai fini della determinazione della base imponibile relativa allattivit prestata allestero, va considerata una retribuzione convenzionale, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati. Pertanto, dallintroduzione del criterio convenzionale consegue che qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sar ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale ( circolare dellAgenzia delle entrate 26 gennaio 2001, n. 7E). La normativa si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo lattivit lavorativa allestero ( art. 2, del TUIR) continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. Al riguardo si rammenta che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia ( Circolare Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2000, n. 207, par. 1.5.7): le persone fisiche che per la maggior parte del periodo dimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente le persone fisiche che per la maggior parte del periodo dimposta hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile le persone fisiche che per la maggior parte del periodo dimposta hanno la residenza ai sensi del codice civile. La normativa non si applica: nel caso in cui il contribuente presti la propria attivit lavorativa in uno Stato con il quale lItalia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuit ed esclusivit dellattivit lavorativa allestero, derivante da un contratto specifico. Infatti affinch la nuova disciplina possa operare necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda lesecuzione della prestazione in via esclusiva allestero e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero. I lavoratori dipendenti in questione conservano, comunque, la piena soggettivit passiva per tutti gli altri redditi posseduti o comunque ad essi imputabili in base alle disposizioni tributarie di carattere generale. Da ci discende che nessuna esclusione dalla tassazione pu essere invocata per le indennit di fine rapporto corrisposte da imprese italiane al personale italiano che abbia prestato lavoro allestero alle loro dipendenze, anche per la parte afferente ad annualit lavorate effettivamente allestero. Computo dei giorni Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore allestero, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: sufficiente che il lavoratore presti la propria opera allestero per un minimo di 183 giorni nellarco di dodici mesi. Con lespressione nellarco di dodici mesi non si riferimento al periodo dimposta, ma alla permanenza del lavoratore allestero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che pu anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Per leffettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore allestero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festivit, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato allestero devono in ogni caso operare anche le ritenute fiscali ( arrt. 23, comma 1-bis, DPR n. 6001973 inserito dal comma 3, articolo 36, Legge 3421990). Tale norma mira a disciplinare le fattispecie in cui la retribuzione erogata da datori di lavoro esteri, imponendo ai soggetti operanti le trattenute previdenziali anche gli adempimenti propri dei sostituti dimposta. Recupero delle imposte pagate E riconosciuto ai dipendenti trasferiti allestero - che mantengono la residenza fiscale in Italia - il diritto a recuperare le imposte pagate sui redditi prodotti allestero, tramite lo strumento del credito dimposta (art. 15 del TUIR), in sede di conguaglio. Le imposte pagate allestero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera possono essere utilizzate a credito di imposta soltanto proporzionalmente alla quota - parte che concorre alla formazione della base imponibile convenzionale applicata in Italia (art. 36, comma 30, D. L. 2232006 - Paragrafo 39, Agenzia delle Entrate, Circolare 482006, n. 28E). Le imposte pagate allestero possono essere recuperate solo in quota parte proporzionalmente al reddito convenzionale prodotto Condizione necessaria perch il credito dimposta di cui si tratta possa essere riconosciuto la presenza del requisito della definitivit dellimposta estera. Secondo la costante interpretazione dellamministrazione finanziaria limposta si considera definitiva quando non pi ripetibile (circolari del Ministero delle finanze 8 febbraio 1980, n. 3 e 12 dicembre 1981 n. 42, risoluzione dellAgenzia delle entrate 25 settembre 2001 n. 134E). Qualora sussista tale condizione, i dipendenti che la societ istante impegna allestero avranno senzaltro diritto a recuperare le imposte ivi pagate, direttamente in sede di conguaglio tramite il sostituto dimposta, il quale porter in detrazione le imposte estere fino a concorrenza dellimposta italiana relativa ai redditi prodotti allestero, in forza del citato DPR n. 60073, art. 23, comma 3, ultimo periodo (risoluzione dellAgenzia delle entrate 18 gennaio 2002, n. 12E). Il reddito di lavoro dipendente, percepito da lavoratori distaccati allestero, pu essere determinato sulla base delle predette retribuzioni convenzionali a condizione che ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 245E del 11 settembre 2007): - la prestazione resa allestero sia in via continuativa ossia per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o stabilit - lattivit svolta allestero deve rappresentare loggetto esclusivo del rapporto di lavoro, cio deve essere integralmente svolta allestero - il dipendente soggiorni allestero per un periodo superiore a 183 giorni nellarco di un anno, precisando che ( Circolare Agenzia delle Entrate n. 207 del 16 novembre 2000), il periodo di effettiva permanenza del lavoratore allestero non deve essere necessariamente continuativo. Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera La disciplina in oggetto deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, non applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dallattivit prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nellarco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo allufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica ( art. 5, comma 5, Legge 16 marzo 2001, n. 88) Lavoratori dipendenti di un ente italiano I cittadini italiani dipendenti di un ente italiano che hanno la residenza e il lavoro allestero, anche se iscritti allAire, sono soggetti a tassazione in Italia. Limposizione connessa alla nazionalit dellEnte pagatore, anche nel caso in cui lente sia stato trasformato in Spa (Sentenza Corte di Cassazione n. 29455 del 17 dicembre 2008). Il prelievo fiscale nel nostro Paese sussiste in forza del principio, stabilito dalla convenzione contro la doppia imposizione stipulato tra lItalia e lo Stato estero, per cui la tassazione segue lorigine dellente che eroga la retribuzione e la cittadinanza del lavoratore, a nulla rilevando la circostanza che lente sia stato trasformato in Spa. Nei rapporti con Stati a fiscalit privilegiata (come la Svizzera), sulla base della normativa vigente, si considerano residenti in Italia i cittadini anche dopo che siano stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e che risultino emigrati in tali Stati o territori. Di conseguenza, liscrizione del cittadino nellAire non elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Redditi da lavoro dipendente prestato dai frontalieri Per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile ( art. 3, comma 2, Legge n. 3882000 e art. 9, comma 23, L. n. 4482001 e circolare Agenzia delle entrate 1 febbraio 2002, n. 15E). Si precisa che tale esclusione dalla base imponibile IRPEF riferita ai soli redditi derivanti da attivit lavorative prestate, nelle zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Non rientrano, pertanto, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anchessi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede lesecuzione della prestazione allestero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano allestero per un periodo superiore a 183 giorni nellarco di un periodo di 12 mesi (art. 51, comma 8-bis, TUIR). Si chiarisce inoltre, che: - i soggetti che percepiscono tali redditi non possono essere considerati fiscalmente a carico - tali redditi devono essere considerati ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali (circolare Agenzia delle entrate n.1E2001 e circolare del Ministero delle finanze n.207E 2000). A decorrere dal 2003 e fino al 31 dicembre 2011 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per limporto eccedente 8.000 euro ( articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 mod. dallart. 1, comma 7-bis, D. L. 1942009 conv. con mod. Legge 252010). Ai fini del calcolo dellimposta, pertanto, considerando il caso in cui le somme percepite dal dipendente siano pari a 35.000 e la franchigia pari a 8.000, la base imponibile sar pari a 27.000. Redditi soggetti a tassazione separata Sono soggetti a tassazione separata ( rtt. 17 e 21, TUIR). - il TFR (art.2120 c. c.) e le indennit equipollenti commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente - le indennit e le somme percepite una tantum a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro . comprese lindennit di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, nonch le somme e i valori, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dellautorit giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai fini della determinazione dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennit equipollenti e sulle altre indennit e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicano, se pi favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (Circolare n. 15E del 2007 e art. 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296) - prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dellart. 10, c. 1, lett. c), del D. Lgs. N. 1241993 ai sensi dell art. 21, comma 3, lett. b), decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007 (come modificato dall art. 1, comma 749, lett. a), legge 27 dicembre 2006, n. 296) tali prestazioni pensionistiche non rientrano pi tra le ipotesi elencate nell art. 17. - emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti . percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volont delle parti ( art. 17, comma 1, lett. b), Tuir) - indennit e somme percepite in dipendenza dellinterruzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - le indennit di mobilit ( art. 7, comma 5, legge 2231991) e il trattamento CIG corrisposti anticipatamente, precisando che ( Mess. Inps 29 marzo 2006, n. 9706) qualora le indennit o le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo di imposta, e vengano percepiti in un periodo di imposta successivo, si render applicabile la tassazione separata, altrimenti saranno tassabili secondo i criteri ordinari. Lapplicazione del regime di tassazione separata, infatti, trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per lerogazione degli emolumenti stessi. - i contributi per stipula di contratti di solidariet . il pagamento diretto delle competenze in questione differito ad un esercizio successivo a quello di competenza ( Messaggio Inps n. 22739 del 17 agosto 2006). - indennit per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societ di persone - indennit percepite per la cessazione da funzioni notarili - indennit percepite da sportivi professionisti al termine dellattivit sportiva - plusvalenze . compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da pi di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da pi di cinque anni - plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione - corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili allattivit artistica o professionale se percepiti in unica soluzione ( articolo 54, c. 1-quater del TUIR) tale ipotesi stata inserita nell art. 17 del TUIR dallart. 36, comma 29, lett. b) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. Con modif. in legge 4 agosto 2006, n. 248. - indennit per perdita dellavviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennit di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare - indennit spettanti a titolo di risarcimento . anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a pi anni - redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societ indicate nell art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societ e la comunicazione del recesso o dellesclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o linizio della liquidazione superiore a cinque anni - redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societ soggette allIRPEG nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societ e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o linizio della liquidazione superiore a cinque anni - redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell a rticolo 44 del tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dimposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo superiore a cinque anni - somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. - limporto derivante dalla stipula del patto di non concorrenza ( art. 17, comma 1, lett. a), al fine di agevolare il lavoratore dipendente evitando che la predetta somma, comunque collegata ad un rapporto di lavoro dipendente protratto nel tempo, concorra alla formazione del reddito complessivo relativamente ad un unico periodo di imposta, con un notevole pregiudizio per lo stesso lavoratore in termini di determinazione dellaliquota progressiva applicabile ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 234E del 10 giugno 2008). Gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volont delle parti. Nellipotesi di emolumenti arretrati, limposta si deve applicare separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta ( art. 17 del TUIR), al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi dimposta precedenti quello in corso, il sistema della progressivit delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacit contributiva. Sono infatti indicate ( art. 17, comma 1, lett. b), Tuir), in modo tassativo, le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata: sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volont delle parti. . . Al riguardo ( circolare n. 23 del 5 febbraio 1997) con riferimento allapplicazione della disciplina di cui allart. 17, lett. b), del TUIR, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: - quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali sicuramente estranea lipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti - quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalit dei sostituti dimposta. Inoltre, il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per lerogazione degli emolumenti stessi. Il ritardo nella corresponsione degli emolumenti, dovuto al complesso iter burocratico, estraneo alla volont delle parti, non pu essere, per, ricompreso tra quelle oggettive situazioni di fatto, che giustificano lapplicazione della tassazione separata. In presenza, infatti, di procedure complesse per la liquidazione di compensi, il ritardo pu essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti dimposta rientranti nella prassi comune. Laddove il ritardo, nella corresponsione degli emolumenti, assuma quel carattere fisiologico ( circolare 5 febbraio 1997, n. 23) costituisce circostanza che esclude lapplicazione del regime della tassazione separata( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 09 ottobre 2008, n. 377E). Il sostituto dimposta che eroga gli arretrati pu applicare le detrazioni eventualmente spettanti con riferimento allanno in cui i redditi si riferiscono, se previste dalla normativa e nella misura in cui le stesse non sono state fruite. La disposizione trova applicazione anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennit e somme erogate dallINPS o da altri enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto allindennit. Al riguardo si ritiene che per gli arretrati corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali limposta si calcola sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente in cui vigeva il sistema della no-tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia, trova comunque applicazione l articolo 23, comma 2, lettera c), nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006, secondo la quale il reddito del biennio va assunto al netto delle predette deduzioni ( Circolare Agenzia delle Entrate n. 15E del 2007, punto 2.5). Somme liquidate al dipendente per effetto di transazione In materia di cessione del ramo di azienda, qualora in sede transattiva non stata prevista lerogazione delle competenze normalmente corrisposte allatto della ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, quali il trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che non sia intervenuta alcuna cessazione del rapporto stesso. Pertanto le somme che il lavoratore percepisce in occasione della cessione del ramo dazienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidariet non possono fruire del regime di tassazione separata, non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dallarticolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR ( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2009, n. 135E). Prestazioni previdenziali integrative Inpgi Le indennit (allegato G C. N.L. G) erogate dallINPGI sono assoggettate a tassazione utilizzando la medesima aliquota IRPEF applicata per il TFR. Si tratta tuttavia di una aliquota che riveste carattere provvisorio poich viene poi applicato un ricalcolo, sulla base dellaliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui maturato il diritto alla percezione, della quota parte di prestazione maturata dal 1 gennaio 2001. A tal fine utilizzato come parametro virtuale, il periodo di maturazione temporale del Tfr. Contestualmente allaliquota Irpef del Tfr, utile indicare, da parte dellAgenzia delle Entrate, limporto del trattamento di fine rapporto maturato ripartito tra ante e post 31122000, e ove possibile, la suddivisione della prestazione ex fissa sulla base del parametro virtuale dato dal periodo di maturazione del Tfr. Per quanto riguarda i periodi pregressi riferiti alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1 gennaio 2005, e comunque in tutti i casi per i quali stata gi rilasciata la Dichiarazione Aziendale (PRFC2) agli aventi diritto alla prestazione della ex fissa, si chiede a tutte le Aziende delle Entrate di inviare, copia del prospetto nominativo di liquidazione del TFR dal quale si evincono i due ammontare del Tfr ante e post 31122000, ovvero nota sostitutiva con lindicazione dei dati richiesti. Tale documentazione dovr essere spedita allINPGI - Servizio Prestazioni - Gestione Fondo Integrativo (Circolare Inpgi del 18 dicembre 2009, n. 13). Indennit di fine mandato corrisposta al sindaco Le indennit di fine mandato corrisposte al sindaco uscente al termine del mandato elettorale sono commisurate alla durata dellincarico, in relazione alle stesse trovano applicazione le regole della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR). Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dellIrpef le indennit devono essere ridotte al netto di una somma pari a L. 600.000 (pari ad euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2010, n. 29E). Modalit di calcolo Per la generalit dei casi limposta (articolo 21 del Tuir) sar determinata applicando, allammontare percepito, laliquota corrispondente alla met del reddito complessivo netto erogato al contribuente nel biennio anteriore allanno in cui sorto il diritto. Per particolari categorie di reddito, invece, quali: arretrati di lavoro dipendente, indennit di mobilit e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente e somme percepite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti dal reddito complessivo o per le quali si fruito delle detrazioni in periodo di imposta precedenti ( art. 17, lett. b), c bis) . n bis) del Tuir), limposta sar determinata applicando, allammontare percepito, laliquota corrispondente alla met del reddito complessivo netto erogato al contribuente nel biennio anteriore allanno in cui gli stessi sono percepiti (Circ. Agenzia delle entrate, n.102004) Nel caso in cui in uno dei 2 anni anteriori non vi stato reddito imponibile si applica laliquota corrispondente alla met del reddito complessivo netto dellaltro anno se non vi stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica laliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. Agli arretrati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente applicabile la tassazione separata, in presenza di tutte le condizioni richieste. Restano esclusi dalla possibilit di fruire del regime di tassazione separata le rendite e gli assegni periodici (circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326E). Esempio di calcolo emolumenti arretrati - Determinazione della met del reddito complessivo netto del biennio di riferimento al netto della deduzione per assicurare la progressivit dellimposizione: somma di tutti i redditi imponibili fiscali dei vari periodi di paga dei due anni precedenti lanno in cui vengono liquidati gli arretrati e si dividono per due (rientrano le retribuzioni correnti, le mensilit aggiuntive e altri importi della medesima natura. - Determinazione dellaliquota: si calcola con le modalit ordinarie limposta relativa al reddito medio del biennio precedente applicando le aliquote vigenti al momento della erogazione degli arretrati e si rapporta limposta lorda ottenuta al reddito medio stesso cos come indicato: aliquota aliquota (sul reddito di riferimento)x100reddito di riferimento - Determinazione dellimposta dovuta: si moltiplica limporto degli emolumenti arretrati per laliquota. Arretrati percepiti nellanno 2005: pari a Euro 20.658,27 Reddito 2004: 32.536,78 Reddit o 2003: 29.438,04 Met del reddito complessivo relativo al biennio precedente (anni 2003 e 2004): ( 32.536,78 29.438,04) 2 30.987,42 Imposta calcolata in base alle aliquote 2005 sul reddito di 30.987,42 x 33 imposta totale 7.625,85 7.625,85. 30.987,42 x. 100 x 7.625,85 x 100 30.987,42) 24,61 Pertanto, sugli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata, limposta relativa sar determinata applicando laliquota media 24,61. Codice tributo. 1002 (Ritenute su emolumenti arretrati) Clausola di salvaguardia Si precisa che in virt del nuovo regime di tassazione (nuove aliquote e no-tax area), ai fini della determinazione dellaliquota media da applicare agli arretrati (reddito complessivo netto nel biennio anteriore allanno in cui i redditi sono percepiti) si dovr procedere come di seguito indicato ( Circ. Agenzia delle entrate, n.102004): - per gli arretrati di lavoro dipendente percepiti nel 2004, tassati sulla base del reddito del biennio 2002 e 2003, con lapplicazione delle aliquote vigenti nel 2002, il reddito dellanno 2003 va considerato al lordo della no-tax area - per gli arretrati di lavoro dipendente percepiti nel 2005, tassati sulla base del reddito del biennio 2003 e 2004, con lapplicazione delle aliquote nuove, i redditi degli anni 2003 e 2004 vanno considerati al netto della no-tax area - per le somme percepite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti dal reddito complessivo in periodo di imposta precedent i, tenuto conto che si applicano sin dal 2003 le nuove aliquote, il reddito del biennio precedente va assunto al netto della no-tax area. Si precisa che ( Circolare Agenzia delle Entrate 71E del 20122007) la tassazione separata degli arretrati da lavoro dipendente per lanno 2004 avviene attraverso lapplicazione, alle somme percepite, dellaliquota media corrispondente alla met del reddito complessivo del contribuente nel biennio precedente, al netto della deduzione per la progressivit dimposta (no-tax area) e non pi al lordo della stessa, come precedentemente affermato con la Circolare Agenzia delle entrate, n.102004. Per gli emolumenti arretrati corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2005, peraltro, termina anche lapplicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 2002, mentre vengono applicate direttamente le nuove disposizione introdotte dalla finanziaria e in vigore nel 2005 ( circolare Agenzia delle Entrate - punto 8 - n. 2E del 3 gennaio 2005). In particolare in caso di erogazione di arretrati di lavoro dipendente percepiti dal 2005, il reddito da prendere in considerazione per la determinazione dellaliquota media applicabile agli arretrati (reddito complessivo netto nel biennio anteriore allanno in cui i redditi sono percepiti) deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressivit dellimposizione (no-tax area) ( articolo 23, comma 2, lettera c), del DPR n. 600 del 1973). La modifica allarticolo 23, comma 2, lettera c), apportata dalla Finanziaria 2007 ha eliminato i riferimenti alle deduzioni per assicurare la progressivit dellimposizione e quelle per oneri di famiglia, sostituendoli con quelli delle detrazioni oggettive e per carichi di famiglia. La nuova formulazione della norma consente al sostituto dimposta che eroga gli arretrati di applicare le detrazioni eventualmente spettanti con riferimento allanno in cui i redditi si riferiscono, se previste dalla normativa e nella misura in cui le stesse non sono state fruite. La disposizione trova applicazione anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennit e somme erogate dallINPS o da altri enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto allindennit. Con riferimento allapplicazione della nuova disposizione, si ritiene che per gli arretrati corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali limposta si calcola sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente in cui vigeva il sistema della no-tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia, debbano trovare comunque applicazione i criteri vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo la quale il reddito del biennio va assunto al netto delle predette deduzioni (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15E). Riliquidazione da parte degli uffici finanziari La tassazione separata prevista per i redditi che non hanno carattere di continuit, ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente, i trattamenti di fine rapporto, le cessioni dazienda, i redditi percepiti in qualit di eredi, per evitare leccesso di tassazione che potrebbe determinarsi sommando questi redditi straordinari a quelli ordinari ( Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 ottobre 2006). Limposta determinata dallAmministrazione finanziaria in base ai dati esposti dai sostituti dimposta (datori di lavoro, enti pensionistici, fondi pensione) nel modello 770 o sulla base dei dati esposti dal contribuente nel modello Unico o nel modello 730. Con riferimento ai compensi erogati dai sostituti dimposta, lIrpef liquidata nei modi ordinari, sommando i compensi al reddito complessivo dichiarato per il 2003, se questa modalit risulta pi favorevole al contribuente. Il contribuente sar tenuto ad effettuare il relativo versamento dellimposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte degli Uffici alla comunicazione, fra laltro, allegato un modello di pagamento F24 comprensivo della sola imposta. In caso di versamento tempestivo, infatti, non saranno dovuti interessi e sanzioni. In caso di omesso versamento, invece, sar notificata cartella di pagamento che conterr, oltre allimposta, una sanzione pari al 30 per cento dellimposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo. Per mensilit aggiuntive sintendono tutte quelle somme corrisposte nel corso dellanno con frequenza superiore allordinario periodo di paga e che non costituiscono contabilmente normali integrazioni delle somme relative ai singoli periodi di paga. Vanno considerate tali, oltre alle mensilit aggiuntive propriamente dette (quali la tredicesima, la quattordicesima mensilit. etc.) anche quelle somme che adempiono alla stessa funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche natalizie e pasquali, le duecento ore degli edili, le gratifiche annuali di bilancio, i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali ( circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326E). La tassazione delle somme e degli eventuali valori relativi alle mensilit aggiuntive e dei compensi della stessa natura avviene in modo autonomo, cio mediante lapplicazione delle aliquote IRPEF, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito. Il sostituto dimposta, in sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilit aggiuntive non dovr prendere in considerazione n la deduzione per assicurare la progressivit dellimposizione n la deduzione per oneri di famiglia, ma dovr tener conto delle mensilit aggiuntive ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le deduzioni ( Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del 3012005).Tali modalit cessano a decorrere dal 1gennaio 2007 (a far data dal 1 gennaio 2007 le deduzioni diventano detrazioni art. 1 comma 7 legge 2962006). Lavoratori che rientrano in Italia A decorrere dal 28 gennaio 2011 e fino al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2015 ( art. 1, co. 2, L. n. 2382010, come modif. dallart. 29, co. 16-quinquies, D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2012), prevista la riduzione dellimponibilit del reddito per i seguenti soggetti ( art. 2, co. 1, L. n. 2382010 Decreto Ministero delleconomia e delle finanze del 03 giugno 2011): - cittadini dellUnione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano unattivit dimpresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonch la propria residenza entro 3 mesi dallassunzione o dallavvio dellattivit e che a partire dalla data del 20 gennaio 2009 ( art. 1, co. 2, L. n. 2382010, come modif. dallart. 29, co. 16-quinquies, D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2012): a) sono in possesso di un titolo di laurea b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia c) negli ultimi due anni o pi, hanno risieduto fuori dal proprio Paese dorigine e dallItalia svolgendovi continuativamente unattivit di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o dimpresa. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono allestero, in forza di tale rapporto, la propria attivit lavorativa. - cittadini dellUnione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano unattivit dimpresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonch la propria residenza entro 3 mesi dallassunzione o dallavvio dellattivit e che a partire dalla data del 20 gennaio 2009 ( art. 1, co. 2, L. n. 2382010, come modif. dall art. 29, co. 16-quinquies, D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2012): a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia b) negli ultimi due anni o pi, hanno risieduto fuori dal proprio Paese dorigine e dallItalia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post laurea . Misura del beneficio I redditi di lavoro dipendente, dimpresa e di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche che beneficiano dellagevolazione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 20, per le lavoratrici, e del 30, per i lavoratori ( art. 3, co. 1, L. n. 2382010). Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Il beneficio soggetto alla disciplina e ai limiti previsti per gli aiuti dimportanza minore o de minimis (Regolamento CE n. 19982006 del 15 dicembre 2006). Lo stesso, inoltre, incompatibile con lagevolazione consistente nella riduzione alla misura del 10 della base imponibile Irpef e nellirrilevanza ai fini Irap dei redditi di lavoro dipendente o autonomo percepiti da docenti e ricercatori che divengano fiscalmente residente nel territorio dello Stato ( art. 17 del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonch con il credito dimposta spettante alle imprese che effettuano lacquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (art. 1, co. da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Ulteriori agevolazioni e tutele Alle persone fisiche che rientrano in Italia garantita, in quanto applicabile, lattestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti allestero ( art. 4, L. n. 2382010). A tali soggetti, altres, le regioni, nellambito delle loro disponibilit, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati allassegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi (art. 5, L. n. 2382010). Il beneficiario decade dagli incentivi fiscali se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dellItalia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici gi fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi (art. 7, L. n. 2382010). Procedura di richiesta I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti ( art. 2, L. 30 dicembre 2010, n. 238 Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 3 giugno 2011) che intendano fruire del beneficio fiscale in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione. La richiesta, sottoscritta dal lavoratore e resa in forma di autocertificazione ( D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), deve contenere (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 luglio 2011, n. 971562011): - le generalit (nome, cognome e data di nascita) - lindicazione dello Stato dellUnione europea di cui cittadino - il codice fiscale - lindicazione dellattuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nellanagrafe della popolazione residente in Italia, nonch del domicilio, se diverso dalla residenza - lindicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dellattivit di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dallavvio dellattivit - la dichiarazione di possedere, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti - la dichiarazione di non beneficiare contemporaneam ente degli incentivi previsti a favore dei ricercatori rientranti in Italia ( art. 17, D. L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. Con modif. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2) - la dichiarazione di non beneficiare del credito dimposta previsto dallarticolo 1, co. da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - limpegno a comunicare tempestivamente lavvenuta iscrizione nellanagrafe della popolazione residente, nonch ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per lapplicazione del beneficio da parte del datore di lavoro. Per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori gi assunti alla data del 29 luglio 2011, presentano la richiesta entro tre mesi dalla suddetta data ( Agenzia delle entrate, provvedimento 29 luglio 2011, n. 971562011). I datori di lavoro, in qualit di sostituto dimposta ( art. 23, co. 1, D. P.R. 29 settembre 1973, n. 600), operano le ritenute sulla parte imponibile dei redditi di lavoro dipendente ( art. 51 del D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ridotta al 20 per le lavoratrici e al 30 per i lavoratori, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e limposta dovuta sullammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali indicate, corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Cessazioni rapporti di agenzia LENASARCO riconosce sulle somme accantonate presso il FIRR un interesse annuo del 4 che sar liquidato allagente allatto della cessazione del rapporto. Lobbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa allatto di scioglimento del contratto di agenzia. Le indennit per cessazione di rapporti di agenzia, sia nel caso in cui siano erogate a persone fisiche che in quella in cui vengano percepite da societ di persone, non concorrono alla determinazione del reddito dimpresa ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105E del 29072005) Le societ di persone, pertanto, non faranno confluire nel reddito dimpresa per competenza dette indennit che verranno tassate al momento della percezione in capo ai soci come reddito di lavoro autonomo. Le disposizioni normative vigenti, quindi, equiparano agli effetti tributari le indennit per la cessazione dei rapporti di agenzia erogate alle persone fisiche a quelle erogate alle societ di persone. La ritenuta di acconto del 20 (art. 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973), pertanto, dovr essere applicata alle indennit per cessazione dei rapporti di agenzia erogate a favore delle societ di persone a partire dalla data del 1 gennaio 2004 (art. 1 D. Lgs n. 3442003). Al fine di adempiere correttamente agli obblighi del sostituto dimposta, sar cura, inoltre, del sostituto stesso, prima di procedere alla corresponsione di tali indennit, di richiedere alla societ di persone interessata il rilascio di unapposita dichiarazione dalla quale risulti che le indennit siano gi effettivamente computate per competenza ai fini del calcolo del reddito dimpresa ( Ris. Agenzia delle Entrate n. 105E del 29072005). gli accantonamenti annui delle indennit di fine mandato corrisposti agli agenti sono deducibili nei limiti delle quote maturate nellesercizio (deduzione ordinaria ai sensi dell articolo 105, comma 4, TUIR) non sono soggette pertanto n ad agevolazioni tributarie particolari n a deduzioni in periodi diversi dal periodo di competenza ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 168E del 25 novembre 2005). Docenti e ricercatori universitari I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti allestero e abbiano svolto documentata attivit di ricerca o docenza allestero presso centri di ricerca pubblici o privati o universit per almeno due anni continuativi che dal 29 novembre 2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivit in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dellimposta regionale sulle attivit produttive ( art. 17, comma 1, DL 1852008 conv. con modif. Legge 22009). Lincentivo si applica, dal 1 gennaio 2009, nel periodo dimposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Ricercatori rientrati dal 31 maggio 2010 Al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti allestero, da escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti allestero, abbiano svolto documentata attivit di ricerca o docenza allestero presso centri di ricerca pubblici o privati o universit per almeno due anni consecutivi e che dal 31 maggio 2010 ed entro i cinque anni successivi vengono a svolgere la loro attivit in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali compensi, pertanto, non costituiscono base imponibile Irap. Lagevolazione decorre dal 1 gennaio 2011 nel periodo dimposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi dimposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (art. 44 D. L. n. 782010 conv. con mod. in L. n. 1222010). Nonostante la peculiare disciplina del lavoro penitenziario ponga qualche problema in merito alla collocazione dellattivit svolta dai detenuti e dagli internati nello schema tipico dei comuni rapporti di lavoro dipendente, si ritiene che la retribuzione percepita da tali lavoratori abbia le medesime caratteristiche del reddito di lavoro dipendente e che a tale qualificazione non di ostacolo il principio di obbligatoriet del lavoro penitenziario ( art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354. e Risoluzione Agenzia delle Entrate del 05 giugno 2008, n. 224E). La sostanziale identit tra il lavoro svolto in dipendenza di un comune rapporto di lavoro e quello penitenziario trova, altres, conferma nel fatto che ( circolare Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 1997, n. 326): - la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti agganciata a quella prevista dai ccnl - ai detenuti e agli internati che lavorano riconosciuta la stessa tutela assicurativa e previdenziale prevista dalla vigente normativa sul lavoro - ai detenuti e agli internati sono attribuiti gli assegni familiari nella misura e secondo le modalit di legge. Medici in formazione specialistica I compensi per lattivit libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale docente universitario e dei ricercatori (art.102 DPR n. 3821980) e del personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo ( art.6, comma 5, D. Lgs n. 5021992) sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( art.50, comma 1, lettera e), TUIR) nei limiti e alle condizioni di cui allarticolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pertanto i compensi relativi a prestazioni rese in regime di intramoenia, ancorch definiti dalla norma di natura libero professionale, sono ricondotti nellambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rese alle condizioni previste ( articolo 1, comma 7, legge n. 6621997 sostituita dall articolo 72 Legge n. 4481998). In merito agli studenti specializzandi, ( art. 37 D. Lgs n. 3681999) disposto che allatto delliscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica. Il contratto finalizzato allacquisizione delle capacit professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attivit didattiche formali e lo svolgimento di attivit assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dallordinamento didattico delle singole scuole, in conformit alle indicazioni dellUnione europea. Lattivit allinterno dellAzienda sanitaria viene resa dai medici specializzandi in ottemperanza alle prescrizioni e direttive impartite dai responsabili delle unit operative presso cui si svolge la formazione. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalit delle attivit mediche dellunit operativa presso la quale assegnato dal Consiglio della scuola, nonch la graduale assunzione di compiti assistenziali e lesecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione ( art. 38 D. Lgs 3681999). Inoltre ( art. 40) per la durata della formazione a tempo pieno al medico inibito lesercizio di attivit libero-professionale allesterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Limpegno richiesto per la formazione specialistica pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolt dellesercizio della libera professione intramuraria. Si ritiene, quindi, che ( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2009, n. 254E) anche i compensi percepiti per lo svolgimento dellattivit intramurale dai medici in formazione specialistica sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( art.50, comma 1, lettera e), TUIR) nei limiti e alle condizioni di cui allarticolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Personale comparto sicurezza Per lanno 2009 e 2010 (art.4, comma 3, DL. n. 1852008 conv con modif. in Legge n. 22009, art. 2, comma 156, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191) prevista una riduzione dellIRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per la specificit dei compiti e delle condizioni di stato e dellimpiego. I soggetti destinatari della riduzione dellimposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sono ( art. 1 DPCM 27 febbraio 2009): - tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto - il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nellanno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, limposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, ridotta per ciascun beneficiario dellimporto massimo di 134,00 euro ( art. 2 DPCM 27 febbraio 2009). Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonch per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta si applica sullimposta lorda determinata sulla met del trattamento economico complessivamente percepito. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2010, la misura della riduzione dellimposta lorda, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al predetto personale il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nellanno 2009 sia stato non superiore a 35.000 euro, rideterminata per ciascun beneficiario nellimporto massimo di 149,50 euro (Decreto 23 aprile 2010). Nel caso in cui la detrazione dimposta non trovi capienza sullimposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente pu essere fruita in riduzione dellimposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nellanno 2010 e assoggettate allaliquota a tassazione separata, quali emolumenti arretrati ( art. 17, DPR del 22 dicembre 1986, n. 917). Dal 1 gennaio 2004 il testo del Tuir stato oggetto di revisione, per cui le disposizioni recate dall articolo 49 del Tuir, riferibili alla disciplina fiscale applicabile alle attivit sportive professionistiche, sono state riordinate nellarticolo 53 del nuovo Tuir. Conseguentemente tutti i riferimenti all articolo 49 del Tuir contenuti nella normativa precedente devono intendersi riferiti all articolo 53 del Tuir. Dal punto di vista fiscale il settore dello sport diviso in due grandi categorie, per ognuna delle quali previsto un diverso regime di tassazione: - attivit sportive professionistiche - attivit sportive dilettantistiche. Al fine di individuare lambito di applicazione del regime fiscale relativo agli sportivi professionisti, occorre fare riferimento alla specifica normativa di settore. In tal senso sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano lattivit sportiva a titolo oneroso con carattere di continuit nellambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con losservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dellattivit dilettantistica da quella professionista (articolo 2 Legge n. 911981). Le prestazioni degli sportivi professionisti, a loro volta, possono essere oggetto di contratto di lavoro autonomo o subordinato. La qualificazione del rapporto di lavoro autonomo ( art. 3, comma 2 Legge n. 911981) prevede che la prestazione a titolo oneroso dellatleta costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo laddove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: - lattivit sia svolta nellambito di una singola manifestazione sportiva o di pi manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo - latleta non sia contrattualmente vincolato per ci che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento - la prestazione che oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Nellipotesi in cui la prestazione sportiva oggetto di un contratto di lavoro autonomo ( art. 15 Legge n. 911981) si applicano le disposizioni di cui allarticolo 49, comma 2 lett. a) del Tuir (gi articolo 49, comma 3, lett. a) del Tuir approvato con DPR n. 59773) che stabilisce espressamente che per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. Con effetto dall 1 gennaio 2001 ( art.34 Legge n. 3422000) stata parzialmente modificata la disciplina impositiva delle collaborazioni e, conseguentemente, il regime fiscale dei redditi derivanti dallattivit sportiva professionista. - stato abrogato il comma 2, lett. a), dellart. 49 del TUIR, alle cui disposizioni faceva riferimento il successivo comma 3 che disciplina i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo - stato disposto che tutti i riferimenti allarticolo 49, comma 2, lett. a), del Tuir, devono intendersi come effettuati allarticolo 47, comma 1, lett. c-bis), del medesimo testo unico pertanto i redditi derivanti dallattivit sportiva professionistica ( art.2 Legge n. 911981) svolta nellambito del rapporto di lavoro autonomo, in base al combinato disposto del comma 3, dell articolo 34 della Legge n. 3422000 e della previsione del comma 3 dell art. 49 del TUIR, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati alla lettera c-bis) dell art. 47 del TUIR. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, dunque, si applicano le disposizioni dell articolo 48-bis del Tuir relative ai redditi assimilati, che espressamente richiamano le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, disciplinate dall articolo 48 del Tuir. Ne consegue che, a partire dal 112001, i compensi percepiti dallatleta professionista che presta lattivit nellambito del rapporto di lavoro autonomo sono soggetti alla ritenuta dacconto prevista sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( art.24 DPR n. 6001973). In particolare allatto del pagamento deve essere operata, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulla parte imponibile dei compensi corrisposti, determinata a norma dell articolo 48-bis del Tuir. La ritenuta calcolata applicando sulla parte imponibile delle somme corrisposte in ciascun periodo di paga le aliquote IRPEF di cui allarticolo 11 del Tuir, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste dall articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e dallarticolo 13 (altre detrazioni) del Tuir, ragguagliate al periodo stesso. Sulle somme erogate agli sportivi non residenti resta confermata la ritenuta a titolo dimposta in misura del 30, ai sensi dell articolo 24, comma 1-ter del DPR n. 6001973. Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico disciplinato dallart. 25 della legge 13 maggio 1999, n.133 successivamente modificato dall art. 37, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342. Le indennit di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nellesercizio diretto di attivit sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalit sportive dilettantistiche rientrano tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR). Ai fini dellinquadramento nei redditi diversi necessario che i relativi compensi ( Interpello Ministero del lavoro del 09 giugno 2010, n. 22): - non risultino conseguiti nellesercizio di un arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato - devono essere erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dallUnione Nazionale per lIncremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalit sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto - devono essere erogati nellesercizio diretto di attivit sportive dilettantistiche. Per tali compensi riservato un particolare trattamento fiscale agevolativo. Le indennit di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo dimposta a 7.500 euro (comunicato Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2007). Peraltro sono esclusi dalla formazione del reddito anche i rimborsi di spese documentate relative al vitto, allalloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (art. 69, comma 2, TUIR). E necessario altres precisare che i compensi erogati agli sportivi non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino allimporto di 7.500 euro i compensi, invece, compresi tra i 7.500 e i 28.158,28 euro annui sono soggetti a ritenuta a titolo dimposta allaliquota del 23 (pari allaliquota del primo scaglione - art. 11 del TUIR) maggiorata dellaliquota di compartecipazione delle addizionali allIrpef (addizionale regionale) infine, quelli superiori ai 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo dacconto allaliquota del 23 maggiorata dellaliquota di compartecipazione delle addizionali allIrpef (addizionale regionale). TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI EROGATI E inoltre prevista lassenza di obbligo di contribuzione previdenziale ( Interpello Ministero del lavoro del 09 giugno 2010, n. 22): Il legislatore parlando di esercizio diretto di attivit sportive dilettantistiche ha voluto delimitare lambito di applicazione del regime agevolativo, escludendo i compensi corrisposti per lo svolgimento di attivit contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle Entrate risoluzione 26 marzo 2001, n.34E). Pertanto, possono beneficiare della norma prevista dall art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR i compensi erogati a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. In altre parole, lagevolazione fiscale si riferisce a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nellambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dellassociazione di norma presenziano allevento sportivo. Si considerano, quindi, corrisposti nellesercizio diretto dellattivit sportiva dilettantistica i compensi riconosciuti a: - giudici di gara - commissari speciali che durante le garemanifestazioni devono visionare o giudicare loperato degli arbitri - dirigenti che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone il regolare svolgimento, a condizione che non siano legati al soggetto erogatore dei compensi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono altres ricompresi tra i redditi diversi di cui allart. 67, comma 1, lett. m) del TUIR anche quelli derivanti dalla formazione, dalla didattica, dalla preparazione e dallassistenza allattivit sportiva dilettantistica ( art. 35, comma 5, D. L. n. 2072008 conv. con mod. Legge 142009). Non possono, invece beneficiare della norma agevolativa i soggetti che svolgono mera attivit amministrativa : In conclusione, affinch le somme corrisposte possano rientrare nella disciplina dei redditi diversi di cui allart. 67, comma 1, lett. m) del TUIR devono sussistere contemporaneamente due requisiti: - il soggetto percipiente deve rientrare in una delle categorie sopra individuate (requisito soggettivo)- la manifestazione sportiva deve avere carattere dilettantistico (requisito oggettivo). Ai fini della connotazione della nozione di esercizio diretto di attivit sportive dilettantistiche, di cui allart. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attivit medesime siano svolte nellambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali ( Risoluzione agenzia delle Entrate n. 38E del 17 maggio 2010). E inoltre previsto che il regime agevolativo (art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, modificato dalla legge n. 3422000), per le somme erogate nellesercizio diretto di attivit sportive dilettantistiche agli sportivi dilettanti si applichi anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societ ed associazioni sportive dilettantistiche. Rientrano in tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria svolte dallassociazione o societ sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilit da parte di soggetti non professionisti (Agenzia delle Entrate circolare 22 aprile 2003, n.21E). Lazienda ospitante il tirocinante ( Legge 1421998) pu offrire a questultimo un rimborso totale o parziale delle spese di trasporto, vitto, alloggio, nonch altre agevolazioni quali mensa aziendale, borse di studio, etc. che andranno specificate nel progetto formativo. Le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento ( art. 18 Legge n. 196 del 24 giugno 1997) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che rientrano nellipotesi prevista dall articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46E del 14 febbraio 2008). Con riferimento alle somme percepite dai tirocinanti quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto erogante, ( circolare n. 326 del 23 dicembre 1997), mancando il requisito dellaffidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro, le eventuali indennit sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione cos come assoggettato a tassazione leventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto. ( Risoluzione dellAgenzia delle entrate n. 95 del 21 marzo 2002). Le aziende potranno inoltre detassare dal reddito dimpresa (art.1 D. L. n. 2692003 co. 1, lettera c) conv. Legge 3262003), un importo commisurato alle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi distruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati ( Agenzia delle Entrate Circolare del 10 maggio 2005, n. 20E). Il periodo di servizio civile di obiezione di coscienza riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per linquadramento economico e per la determinazione dellanzianit lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalit con le quali la legislazione riconosce il servizio di leva ( art.6, comma 2, Legge n. 230 del 8 luglio 1998). Tale disposizione trova applicazione anche per i volontari in servizio civile. Le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto dimpiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ( art. 50, lett. c-bis), TUIR), con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte ( art. 24 DPR 6001973) (Circolare Agenzia delle Entrate n. 24 del 10 giugno 2004, par. 4, punto 2.) Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria i giovani di et compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali spetta un compenso mensile di 433,80 euro, maggiorato, per i volontari allEstero con una specifica indennit aggiuntiva fino a 465,00 euro mensili (circolare Inps n. 552008). I compensi per il servizio di volontariato civile costituiscono, pertanto, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e devono essere certificati attraverso il rilascio del CUD. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inquadrati fino al 31 dicembre 2000 tra gli altri redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dallesercizio di arti e professioni ( art. 53, comma 2 lettera a), D. P.R. 9171986), a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono stati assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1 lettera c bis, D. P.R. 9171986 modificato dallart. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342). La rinnovata disposizione legislativa (art. 50, comma 1 lettera c-bis D. P.R. 9171986) oltre a ad indicare alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipici (sindaco, amministratore ed altri), definisce come elementi identificativi degli altri rapporti di collaborazione non tipizzati lassenza del vincolo di subordinazione (la cui presenza farebbe rientrare il reddito nellambito dei redditi di lavoro dipendente) e la mancanza di unorganizzazione di mezzi (requisito necessario, invece, ai fini della qualificazione del reddito dimpresa) ( Circolare Ministero delle Finanze 207E del 16112000 Circolare Agenzia delle Entrate n. 672001). Si esclude che possano ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nelloggetto dellarte o professione esercitata dal contribuente. Tale esame diretto a verificare leventuale collegamento tra le prestazioni rese e i compiti istituzionali del dipendente o loggetto della professione o arte esercitata, deve essere operato sia per i rapporti di collaborazione tipici che per quelli atipici. Rientrano nei compiti istituzionali del lavoro dipendente e restano pertanto escluse dalla disciplina prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle attivit che si collocano nelle mansioni proprie del lavoro dipendente. Al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra lattivit di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata bisogner, invece, valutare se per lo svolgimento dellattivit di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate allattivit di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attivit saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo. la figura dellamministratore di societ non rientra nellambito del lavoro autonomo in quanto per lesercizio della stessa non necessario che attinga a specifiche conoscenze professionali (Circolare Ministero delle Finanze n. 97E del 9 aprile 1998) i compensi percepiti in virt dellincarico di sindaco o revisore di societ o enti costituiranno proventi dellattivit professionale solo se derivanti dallo svolgimento della stessa e quindi poste in essere da ragionieri o dottori commercialisti. Non sar rilevante, invece, la semplice iscrizione nel registro dei revisori, che dar esclusivamente diritto alluso del titolo di revisore contabile ma non configura unautonoma figura professionale ( circolare del Ministero delle finanze n. 108E del 3 maggio 1996, punto 7.2). i compensi percepiti dai soci, a decorrere dal 1 gennaio 2001 ( risoluzione n. 81E del 11 marzo 2002), per le prestazioni lavorative rese alla societ per effetto statutario, saranno considerati redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e pertanto saranno assoggettati alla disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente ( articolo 48 del TUIR). Determinazione del reddito fino al 31 dicembre 2000 Antecedentemente alle modifiche ( art. 34 Legge n. 3422000), il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa era costituito dallammontare dei compensi in denaro e in natura, percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese non documentate (elevata, a partire dal 1 gennaio 1999, al 6, se alla formazione del reddito complessivo concorrevano soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire 40 milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista per unit immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) la riduzione non si applicava alla parte dei compensi che superava la mmontare di 100 milioni di lire e alle indennit percepite per la cessazione del rapporto (art. 54, comma 8, primo periodo del TUIR). Determinazione del reddito dal 1 gennaio 2001 A far data dal 1 gennaio 2001 i redditi da collaborazione coordinata e continuativa hanno perso la qualificazione di redditi di lavoro autonomo ed hanno assunto quella di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In quanto tali, hanno trovato la loro collocazione nella lettera c-bis) dell art. 50 TUIR. Tali disposizioni sono state abrogate e pertanto, per la determinazione del reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa risultano applicabili le medesime regole previste per il reddito di lavoro dipendente ( art.51). Ai lavoratori parasubordinati si applicano pertanto le regole previste per il lavoro dipendente ( Circolare Ministero delle Finanze 207E del 16112000), comprese pertanto le deduzioni ( art. 10 TUIR) e le relative detrazioni (art. 12 e 13). Saranno assoggettate a tassazione (art. 51 del TUIR), pertanto, tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, precisando che si considerano percepiti nel periodo dimposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo dimposta successivo a quello cui si riferiscono ( Circolare INPS n. 102002). Ai collaboratori coordinati e continuativi inoltre verranno applicate le disposizioni ( art. 51, comma 2 e 2 bis lettera g e g - bis del TUIR - g bis lettera abrogata dall art. 82, comma 23, D. L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133 - ) relative agli stock options, pertanto le azioni potranno essere assegnate, ad esempio, anche gli amministratori e i sindaci di societ a condizione che il relativo incarico non sia riconducibile alloggetto proprio dellattivit professionale esercitata. Il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (o al soggetto a questo equiparato e, cio al pensionato, al cassaintegrato, etc.) o ai familiari (anche non fiscalmente a carico) ( articolo 12, TUIR) compreso il diritto di ottenerli da terzi, sar dato dal valore normale ( art. 9, comma 3 TUIR), intendendo per tale il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati. Per la determinazione del valore normale occorrer far riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e i servizi ed in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti di uso ( Circolare Ministero delle Finanze n. 326E del 23 dicembre 1997). In particolare (art. 9, comma 4 TUIR): - per le azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nellultimo mese - per le altre azioni, per le quote di societ non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societ il valore normale fissato in proporzione al valore del patrimonio netto della societ o ente ovvero, per le societ o enti di nuova costituzione, in proporzione allammontare complessivo dei conferimenti - per le obbligazioni ed altri titoli diversi il valore normale sar dato dal valore dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri ed, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili oggettivamente. Si precisa che il reddito da assoggettare a tassazione sar pari al valore normale solo se il bene ceduto o il servizio prestato gratuitamente, pertanto, qualora per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dallazienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente sia tenuto a corrisponde delle somme (mediante versamento o trattenuta), il valore imponibile sar dato dal valore normale del bene o del servizio sottraendo allo stesso le predette somme. Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati qualora il loro importo complessivo sia inferiore, nel periodo dimposta, a 258,23, mentre nel caso in cui tale valore sia superiore a detto limite, lo stesso concorrer interamente a formare il reddito. Per verificare che il valore non superi i 258,23 bisogner considerare gli importi tassabili in capo al collaboratore, al netto delle somme corrisposte (mediante versamento o trattenuta e comprensivo delleventuale IVA a suo carico) per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo dimposta, tenendo conto anche dei redditi percepiti in costanza di altri rapporti di lavoro instaurati nel corso del medesimo periodo (Circolare del Ministero delle Finanze n. 326E del 23 dicembre 1997). Indennit di fine rapporto Le indennit percepite a seguito dellestinzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere assoggettate ad una ritenuta, operata dal sostituto dimposta, a titolo dacconto, pari al 20 ( art. 34, comma 2, della legge 342 del 2000 Agenzia delle Entrate circ. 672001) Gli uffici provvederanno successivamente a determinare limposta effettivamente dovuta, secondo le modalit previste per la tassazione separata (art. 18 del TUIR) o, qualora risulti pi favorevole al contribuente, sommeranno i redditi stessi al reddito complessivo dellanno in cui sono percepiti, in base alle disposizioni per la determinazione ordinaria dellimposta ( art. 11 del TUIR) Il trattamento di fine mandato deve essere sottoposto a tassazione separata quando il diritto a percepirlo risulti da atto di data certa anteriore allinizio del rapporto ( comma 1, lett. c, art. 16 TUIR), ma pu anche concorrere alla formazione del reddito complessivo dellanno in cui percepito s e ci risulta pi favorevole per il contribuente ( comma 3) (Lettera circolare Inps n. 277265 del 15 marzo 2002). Conseguentemente, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilit del relativo accantonamento per indennit di fine mandato (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 211E del 22 maggio 2008). Ai fini della determinazione del reddito dimpresa ( art.105, comma 4, TUIR), possibile dedurre gli accantonamenti relativi alle indennit di fine rapporto (articolo 17, comma 1, lettera c),), in particolare le indennit per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ( art.50, comma 2, lettera c-bis,) dovute in relazione agli uffici di amministratore. Gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennit di trattamento di fine mandato (tfm), rientrano pertanto negli accantonamenti per i quali riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 211E del 22 maggio 2008). La deduzione del relativo costo, pertanto, avverr nellanno di effettiva erogazione dellindennit medesima. Indennit e compensi eccedenti il milione di euro Con riferimento alle quote di indennit e compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccedono limporto di un milione di euro, il cui diritto alla percezione sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011, applicata la tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata ( art. 24, co. 31, D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Ci non modifica le regole che individuano i redditi da assoggettare a tassazione separata ( art. 17 TUIR), n i criteri di determinazione dellimposta per gli stessi previsti (art. 19 e 21 del TUIR), ma semplicemente implica lesclusione dal regime di tassazione separata di determinate tipologie di redditi (art. 17, co. 1, lett. a) e c), del TUIR), per la parte eccedente limporto di 1 milione di euro. Altres, la valenza esclusivamente fiscale della previsione non determina un mutamento della natura delle indennit erogate, nel senso che esse (ad esempio il TFR) conservano la loro natura ancorch gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo (Agenzia delle Entrate - circolare 28 febbraio 2012, n. 3E). Soggetti e redditi interessati Sotto il profilo soggettivo, la previsione interessa i soggetti passivi IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che hanno maturato il diritto a percepire le indennit e i compensi a decorrere dal 1 gennaio 2011, fatta salva lapplicazione delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni. Rientrano nella previsione i redditi percepiti in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro dipendente, sia privato che pubblico, relativi a (art. 17, co. 1, lett. a), del TUIR): - trattamento di fine rapporto (art. 2120 c. c.) - indennit equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente - altre indennit e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti. Al riguardo, considerato che possono concorrere alla formazione dellimporto eccedente il milione di euro, redditi per i quali, a seconda della tipologia e dellanno di maturazione, sono previste diverse modalit di calcolo della tassazione separata (ci sia nellipotesi in cui sia erogato solo il TFR o unindennit equipollente, sia nellipotesi in cui siano erogate anche altre indennit e somme), diviene rilevante individuare quei redditi che concorrono prioritariamente alla formazione del reddito complessivo da sottoporre a tassazione ordinaria ( art. 8 TUIR), ovvero: 1) altre indennit e somme, comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a partire da quelle maturate pi di recente 2) TFR e indennit equipollenti, a partire da quelle maturate pi di recente. Erogazione di un TFR pari ad euro 700.000, di cui euro 210.000 maturati fino al 31 dicembre 2000 e euro 490.000 maturati dal 1 gennaio 2001 (importo comprensivo di 100.000 a titolo di rivalutazioni gi al netto della relativa imposta sostitutiva), e di un incentivo allesodo pari a euro 500.000, di cui si considerano, ai fini della tassazione, maturati euro 150.000 fino al 31 dicembre 2000 ed euro 350.000 maturati dal 1 gennaio 2001. Nellesempio prospettato il dipendente riceve complessivamente euro 1.200.000 di cui euro 200.000 confluiscono nel reddito complessivo. Secondo le indicazioni fornite, limporto di 200.000 da assoggettare a tassazione ordinaria costituisce una parte dellincentivo allesodo maturato dal 2001. Naturalmente, in presenza di solo TFR di importo eccedente euro 1.000.000 sar prioritariamente assoggettato a tassazione ordinaria limporto maturato a partire dal pi recente. Nellipotesi in cui siano erogate altre indennit e somme e in un successivo periodo di imposta il TFR, la tassazione ordinaria comunque applicabile a partire dal periodo di imposta in cui le indennit complessivamente erogate eccedono limporto di euro 1.000.000 ( Agenzia delle Entrate - circolare 28 febbraio 2012, n. 3E ). Trattamento fine mandato, altre somme e valori Altres, rientrano nella previsione i redditi percepiti in dipendenza della cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativi a ( art. 17, co. 1, lett. c), del TUIR): - indennit per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ( art. 50, co. 1, lett. c-bis, del TUIR) - altre somme e valori comunque percepiti in relazione alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In aderenza alla ratio della norma, rientrano nel campo di applicazione della disposizione in esame tutti i redditi contemplati dalla lettera c), inclusi i compensi e le indennit percepiti (in denaro e in natura, comprese eventuali stock options ) per la cessazione degli uffici di amministratore di societ, e con esclusione delle ipotesi in cui lattivit rientri nelloggetto dellarte o professione ( art. 53, co. 1, del TUIR). Superamento del limite, anticipazioni e acconti Al fine della verifica del superamento dellimporto di euro 1.000.000, occorre tener conto delle indennit complessivamente erogate, al lordo delle riduzioni e deduzioni previste dalle disposizioni in tema di tassazione separata, anche qualora il superamento del predetto importo si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo dimposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi dimposta. Nelleffettuare detta verifica occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011, fermo restando che limporto gi oggetto di tassazione separata, anche se in via provvisoria, non concorre alla formazione del reddito complessivo. Nellipotesi che a decorrere dal 1 gennaio 2011 sia erogata unanticipazione di TFR o un acconto gi di importo superiore al limite di euro 1.000.000, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito complessivo ( Agenzia delle Entrate - circolare 28 febbraio 2012, n. 3E). Esula dal campo di applicazione della previsione lipotesi in cui le indennit e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o del collaboratore. Conseguentemente, le indennit percepite dagli aventi diritto e dagli eredi del de cuius . sia iure proprio che iure successionis . devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalit che sarebbero state applicate se le somme fossero state assoggettate a tassazione separata in capo al de cuius per il loro intero ammontare, a nulla rilevando il superamento del limite di euro 1.000.000 ( Agenzia delle Entrate - circolare 28 febbraio 2012, n. 3E). Calcolo della tassazione ordinaria La conservazione della natura delle somme erogate implica il mantenimento delle regole previste per la determinazione dellimponibile di dette indennit, ancorch parte delle stesse sia da assoggettare a tassazione ordinaria. Di qui, le riduzioni e gli abbattimenti forfetari previsti (art. 19 del TUIR), da ripartirsi proporzionalmente tra la quota delle indennit da assoggettare a tassazione separata e quella da assoggettare a tassazione ordinaria. In particolare, limponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente determinato: - per il TFR, al netto delle rivalutazioni gi assoggettate annualmente allimposta sostitutiva dell11 (per gli importi maturati a decorrere dal 2001), e dellabbattimento forfetario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del TFR da assoggettare a tassazione ordinaria - per le indennit equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dellabbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianit lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione ordinaria. Erogazione di un TFR pari a euro 1.600.000, di cui euro 1.000.000 maturati a partire dal 2001 (importo comprensivo di euro 100.000 a titolo di rivalutazioni gi al netto della relativa imposta sostitutiva). Limporto da assoggettare a tassazione ordinaria pari a euro 600.000, da considerare riferibile allimporto maturato dal 2001. Limporto delle rivalutazioni gi assoggettate a imposta sostitutiva (euro 100.000) riferibili proporzionalmente allimporto del TFR maturato dal 2001, da assoggettare a tassazione ordinaria, dato dalla seguente proporzione: X ( 600.000 1.000.000) x 100.000 X 60.000. Il TFR imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente pari a euro 540.000, dato dallimporto di euro 600.000 al netto delle rivalutazioni gi assoggettate a imposta sostitutiva per euro 60.000. Il concorso di indennit e compensi alla formazione del reddito complessivo comporta un incremento dello stesso con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazioni di addizionali regionali e comunali e del contributo di solidariet ( art. 2 del D. L. n. 1382011), qualora il reddito complessivo ecceda limporto di euro 300.000 ( Agenzia delle Entrate - circolare 28 febbraio 2012, n. 3E). Calcolo della tassazione separata Nel procedimento di determinazione dellaliquota da applicare al TFR, alle indennit equipollenti, nonch alle altre indennit e somme da assoggettare a tassazione separata il reddito di riferimento deve essere assunto al lordo dellimporto eccedente euro 1.000.000 da assoggettare a tassazione ordinaria. Parimenti, per la determinazione dellimponibile di dette indennit, occorre tener conto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti ( art. 19 del TUIR) proporzionalmente riferibili alle quote delle indennit stesse da assoggettare a tassazione separata. In particolare, limponibile da assoggettare a tassazione separata determinato: - per il TFR, al netto delle rivalutazioni gi assoggettate annualmente allimposta sostitutiva dell11 (per gli importi maturati a decorrere dal 2001), e dellabbattimento forfetario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del TFR da assoggettare a tassazione separata - per le indennit equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dellabbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianit lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione separata . Adempimenti del sostituto dimposta I sostituti dimposta dovranno operare le ritenute previste (art. 23, co. 2, lett. d), del D. P.R. 29 settembre 1973, n. 600), tenendo conto che in base alla disposizione in esame limporto eccedente euro 1.000.000 concorre alla formazione del reddito complessivo. Di conseguenza, i sostituti dimposta effettueranno i calcoli relativi allimporto dellindennit di fine rapporto che concorre alla formazione del reddito complessivo e contestualmente procederanno alla determinazione dellimponibile e dellaliquota di tassazione separata dellindennit principale da assoggettare a tassazione separata. In presenza di indennit principale (TFR e indennit equipollenti) e di altre indennit e somme corrisposte nel medesimo periodo dimposta da soggetti diversi (ad esempio, INPDAP per lindennit principale e datore di lavoro per le altre indennit e somme), necessario porre in essere un sistema di comunicazione tra i soggetti medesimi volto a consentire al sostituto dimposta che eroga altre indennit e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (cessazione che ha generato il diritto allindennit principale) la corretta tassazione delle somme erogate. In particolare, il soggetto che eroga lindennit principale tenuto, su richiesta del datore di lavoro erogatore dellaltra indennit e somma, a fornire a questultimo indicazioni in ordine allimporto complessivo dellindennit principale erogata e allaliquota di tassazione dellindennit assoggettata al regime della tassazione separata. Detti elementi sono, infatti, necessari per determinare la corretta tassazione separata dellaltra indennit e somma ( Agenzia delle Entrate - circolare 28 febbraio 2012, n. 3E). Associati in partecipazione La natura dellapporto effettuato dallassociato essenziale dal punto di vista fiscale poich la valutazione di tale elemento determina un diverso regime di tassazione dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04 giugno 2007, n. 123E e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 145E del 10 aprile 2008). Al fine di stabilire la corretta disciplina fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale occorre, pertanto stabilire, in via preliminare la natura dellapporto reso dallassociato. In particolare, nel caso di apporto costituito da opere e servizi, le remunerazioni corrisposte allassociato saranno deducibili dal reddito prodotto dalla societ associante in base al criterio di competenza e indipendentemente dallimputazione a conto economico. I medesimi redditi saranno, invece, assoggettati integralmente a tassazione in capo alla societ associata. Diversamente, per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, o di capitale e lavoro, quindi contratti misti ( art.109, comma 9, lettera b), TUIR) si prevede lindeducibilit, in capo allassociante, di ogni tipo di remunerazione dovuta allassociato in relazione ai medesimi contratti. Coerentemente in capo al soggetto percettore, tali compensi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalit disposte per gli utili spettanti in relazione alla partecipazione in societ. Redditi di lavoro autonomo Costituiscono redditi da lavoro autonomo solo i redditi derivanti da associazioni in partecipazione contraddistinte da un esclusivo apporto di lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c), DPR n. 9171986) poich prodotti dallesercizio di arti e professioni intendendosi per tali lo svolgimento abituale dellattivit autonoma. I redditi maturati dallassociato che apporta solo capitale o lavoro e capitale, cosi detto apporto misto , pertanto, risultano compresi, distintamente, nel novero dei redditi di capitale ( Art. 44 lett. f comma 1, TUIR) tranne nel caso in cui tali redditi siano conseguiti nellambito dellesercizio di unattivit imprenditoriale. In tal caso, infatti, i redditi saranno qualificati come redditi dimpresa. I redditi degli associati in partecipazione dovranno essere tassati secondo il principio di cassa, in base alle disposizioni di legge (art. 25 D. P.R.6001973) gli associanti pertanto dovranno operare, con lobbligo di rivalsa, allatto della corresponsione dei compensi agli associati, una ritenuta dacconto nella misura del 20. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dallesercizio di arti e professioni ( art. 53 TUIR). Per esercizio di arti e professioni si intende lesercizio per professione abituale, ancorch non esclusiva, di attivit di lavoro autonomo diverse dai redditi di impresa (capo VI TUIR) compreso lesercizio in forma associata (art. 5 comma 3 lettera c TUIR). Rientrano, inoltre, tra i redditi di lavoro autonomo - i redditi derivanti dallimpiego economico, da parte dellautore o inventore, di opere dellingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, o scientifico, se non sono conseguiti nellesercizio di imprese commerciali - le partecipazioni agli utili (art. 44 comma 1 lettera f) TUIR) quando lapporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro - le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilit limitata - le indennit per la cessazione di rapporti di agenzia - i redditi derivanti dallattivit di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ( Legge n. 349 del 12 giugno 1973). Anche le indennit percepite dai magistrati onorari (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 363E del 11 dicembre 2007), che prestano la loro opera nellambito di uno studio associato o di unassociazione professionale, devono essere attratte allambito del reddito di lavoro autonomo ( art.54 TUIR). Lapporto della clientela in occasione dellingresso in uno studio associato, senza corresponsione di compenso, configura unoperazione fiscalmente irrilevante in capo ai singolo associati, indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili ( art. 54 TUIR). Naturalmente la mancata valorizzazione di tale componente al momento dellingresso nellassociazione comporta come logica conseguenza che nessuna rilevanza pu essere attribuita allapporto in sede di recesso dellassociato (Agenzia delle Entrate Risoluzione del 09 luglio 2009, n. 177E). Attivit lavorativa in regime di collaborazione a progetto Non essendo preclusa la possibilit per i soggetti titolari di partiva IVA di stipulare contratti a progetto, si ritiene corretto affermare che ( Interpello Ministero lavoro del 23 dicembre 2008, n. 65) i compensi percepiti non in relazione allo svolgimento di attivit di lavoro autonomo reso ai sensi dell art. 2222 c. c. ma nellambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche nella modalit a progetto) devono essere denunciati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47, comma 1, lett. c bis) TUIR, con obbligo per il committente di consegna del prospetto paga al collaboratore (anche nelle forme della consegna di copia del Libro Unico del Lavoro ai sensi dellart. 39, comma 5, del D. L. n. 1122008), di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS e del premio assicurativo allINAIL. Il titolare di partita IVA pu rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nellambito dellattivit ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andr a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrer nellalveo dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( art. 47 TUIR), senza obbligo di emettere fattura in quanto, non consentita lapplicazione dellimposta per carenza del presupposto oggettivo Min. Finanze circ. N. 207E del 16 novembre 2000). Compensi ai componenti delle commissioni di collaudo Lerogazione dei compensi derivanti dalla partecipazione alle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali in corso dopera da parte della concessionaria del servizio autostradale sulla base di apposita convenzione con lANAS S. p.A..deve essere preceduta dalla qualificazione reddituale degli stessi, necessaria per determinarne la disciplina fiscale conseguente, sia in ordine alla rilevanza delle spese di produzione del reddito sia in ordine alle ritenute di imposta da applicare ( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 05 gennaio 2009, n. 2E). I compensi corrisposti dallistante ai componenti delle commissioni di collaudo nominati dellANAS, quale ente concedente del servizio autostradale (ad es. architetti, ingegneri, esperti contabili, giudici, ecc. e comunque non lavoratori dipendenti dellinterpellante), possono assumere la natura di reddito di lavoro autonomo, se invece sussiste una connessione tra lattivit di collaborazione e loggetto tipico dellarte o professione abitualmente esercitata. In tal caso si applica la ritenuta del 20 a titolo dacconto, per i soggetti residenti, o del 30 a titolo dimposta, per i non residenti (art. 25 DPR n. 600 del 1973). Si ritiene, infine, che irrilevante ai fini dellapplicazione delle ritenute di imposta delle disposizioni concernenti la forfetizzazione delle spese di produzione del reddito dei collaudatori, trattandosi di disposizioni attinenti alla determinazione degli onorari professionali che non possono avere efficacia derogatoria rispetto alla disciplina generale di determinazione dei redditi stabilita dal TUIR. Strutture sanitarie private A far data dal 1 marzo 2007, introdotto (commi da 38 a 42 - art. unico Legge n. 296 del 27 dicembre 2006), lobbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attivit di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nellambito di strutture sanitarie private. Tale adempimento grava sulle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per lesercizio di attivit di lavoro autonomo mediche e paramediche. In tal senso si precisa che ( Circolare Agenzia n. 13E del 15 marzo 2007) per strutture sanitarie private sintendono le societ, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari nonch ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 270 del 27 settembre 2007) . essenzialmente individuata in relazione allattivit di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della struttura aziendale per lesercizio di attivit di lavoro autonomo mediche e paramediche. e, pertanto, le strutture che . mettano a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per lesercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali allesercizio dellattivit stessa, sono obbligate, ai sensi dellart. 1 della L. n. 296 del 2006 ad effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi dovuti per lattivit di lavoro autonomo svolta nei locali medesimi . Si ritiene che (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2008, n. 304E) la concessione in sublocazione di locali ad uso studio medico professionale e la fornitura di servizi di segreteria funzionali allo svolgimento dellattivit medica integra una condotta che va oltre la mera messa a disposizione di locali per lesercizio dellattivit medica altrui e, pertanto, rappresenta una struttura sanitaria ai sensi del predetto comma 38, dellarticolo 1, della legge finanziaria per il 2007. Per determinare se la struttura sia tenuta a riscuotere i compensi dovuti per attivit di lavoro autonomo medica svolta nellambito dei locali concessi in sublocazione, occorre verificare la sussistenza del presupposto oggettivo per lapplicazione della disciplina della riscossione accentrata. In tal senso si ribadisce inoltre che (Circolare Agenzia n. 13E del 15 marzo 2007) la riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti agli esercenti attivit di lavoro autonomo medica e paramedica ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attivit dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dellart. 53 del TUIR, in particolare ai compensi collegati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Le prestazioni rese dal medico di famiglia in favore dei cittadini-utenti del Servizio Sanitario Nazionale trovano fondamento nel rapporto c. d. convenzionale esistente tra il professionista ed il Servizio Sanitario Nazionale ( legge 23 dicembre 1978, n. 833). Il professionista agisce al fine di soddisfare le finalit istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale dirette a tutelare la salute pubblica, conseguentemente, lonere economico della prestazione fornita dal medico agli aventi diritto allassistenza sanitaria pubblica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti del quale viene emessa la fattura. In tal caso non sussiste il presupposto oggettivo per lapplicazione della disciplina della riscossione accentrata, atteso che non si in presenza di prestazioni di natura sanitaria rese dal medico nellambito di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. La struttura sanitaria , invece, obbligata a riscuotere i compensi relativi ad ogni altra attivit medica eo paramedica svolta dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che esulano, quindi, dallambito delle attivit convenzionali del Servizio Sanitario Nazionale Studi medici associati Gli studi medici, caratterizzati dalla predisposizione di attrezzature al fine di metterle a disposizione dei singoli soci e dallo svolgimento individuale delle prestazioni professionali da parte dei medici, non possono essere destinatari di compensi professionali da ripartire, secondo gli accordi associativi, ai singoli medici, come invece tipico delle associazioni professionali produttive di reddito di lavoro autonomo ( articolo 53 dpr n. 9171986). Tali studi medici si pongono, infatti, con una veste differente di societ di servizi o di mezzi, predisposta al fine di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e servizi. Di conseguenza, le operazioni fornite dalla societ devono essere considerate imponibili ai fini Iva e, pertanto, le stesse sono tenute a richiedere la partita Iva e ad emettere fatture nei confronti degli associati per ripartire le spese comuni per la gestione dello studio ( Agenzia delle Entrate - Risoluzione 13 dicembre 2007, n. 369E). Regimi fiscali agevolati Regime per limprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit (nuovo regime dei minimi) Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati (art. 27, co.1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111). A partire dal 1 gennaio 2012, il regime per i contribuenti minimi ( art. 1, co. da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) si applica esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono unattivit dimpresa, arte o professione, ovvero che lhanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Il regime si applica, per il periodo dimposta in cui lattivit iniziata e per i quattro successivi, ovvero anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dellattivit, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di et. E prevista un imposta sostitutiva dellimposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 5 del reddito. I ricavi e i compensi relativi non sono assoggettati a ritenuta dacconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano unapposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono soggetto ad imposta sostitutiva (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 dicembre 2011, n. 1858202011). Laccesso al regime riconosciuto a condizione che: - il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti linizio dellattivit, attivit artistica o professionale o dimpresa, anche in forma associata o familiare. Per esercizio di attivit e per inizio di una nuova attivit produttiva si fa riferimento allo svolgimento effettivo e allinizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita IVA. Con riguardo al limite temporale dei tre anni precedenti, occorre far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime ( Agenzia Entrate, circolare n. 17E del 30 maggio 2012) - lattivit da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivit precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui lattivit precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dellesercizio di arti o professioni. Il requisito altres sussistente laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilit per cause indipendenti dalla propria volont. In ogni caso, non precludono lapplicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalit economica e sociale in quanto lattivit lavorativa si sia svolta per un periodo di tempo non superiore alla met del triennio antecedente linizio dellattivit. Altres, non ricorrono finalit elusive nellipotesi di un lavoratore dipendente che, una volta andato in pensione, svolga la stessa attivit in forma di lavoro autonomo, nonch nella circostanza di aver svolto, nellanno precedente, prestazioni occasionali, perch le stesse, costituendo redditi diversi ( art. 67 del TUIR), non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa ( articoli 55 e 53 del TUIR) ( Agenzia Entrate, circolare n. 17E del 30 maggio 2012) - qualora venga proseguita unattivit dimpresa svolta in precedenza da altro soggetto, lammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dimposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro - sussista il possesso dei requisiti previsti per laccesso al regime dei minimi, come in vigore sino al 31 dicembre 2011 ( art. 1, co. da 96 a 99 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008). Peraltro, ai fini dellindividuazione del limite relativo allacquisto di beni strumentali ( art. 1, co. 96, della L. 24 dicembre 2007, n. 244), nel caso di esercizio contemporaneo di pi attivit, si precisa che occorre far riferimento alle attivit complessivamente esercitate ( Agenzia delle entrate, provvedimento 22 dicembre 2011, n. 1858202011). Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio, non possono pi avvalersene, anche nellipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di et, tornino in possesso dei requisiti. I soggetti in possesso dei requisiti, che hanno intrapreso unattivit di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388), possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di et. Resta fermo il vincolo triennale conseguente allopzione per il regime ordinario ( Agenzia delle entrate, provvedimento 22 dicembre 2011, n. 1858202011). Coloro che, per effetto delle nuove disposizioni, pur avendo le caratteristiche richieste per laccesso al regime dei contribuenti minimi come in precedenza disciplinato, non possono beneficiare del regime semplificato ovvero ne fuoriescono, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dellimposta sul valore aggiunto, nonch dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dellIVA. Tali soggetti sono altres esenti dallimposta regionale sulle attivit produttive. Rimane fermo per essi, in ogni caso, lobbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Regime contabile agevolato (nuovo regime super - semplificato) Dal 1 gennaio 2012, accedono al regime contabile agevolato ( art. 27, co. 3, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) le persone fisiche che fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per limprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit per decorrenza dei termini di applicazione ( art. 27, co. 1, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98) e quelle che non possono beneficiare del suddetto regime agevolativo perch non soddisfano gli ulteriori requisiti introdotti dall art. 27, co. 1 e 2, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98. Rimane fermo che i soggetti ammessi al regime contabile agevolato debbano possedere le seguenti caratteristiche (art. 1, co. 96 e 99, L. 24 dicembre 2007, n. 244): a) nellanno solare precedente: - abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro - non abbiano effettuato cessioni allesportazione - non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto, n erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione b) nel triennio solare precedente non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro c) non si avvalgano di regimi speciali ai fini dellimposta sul valore aggiunto d) siano soggetti residenti e) non effettuino in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasport o nuovi f) non partecipino a societ di persone o associazioni, ovvero a societ a responsabilit limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale Altres, possono accedere al regime contabile agevolato: a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche (art. 1, co. 96 e 99, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388) b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche (art. 27, co. 1 e 2, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388). Resta fermo il vincolo triennale conseguente allopzione per il regime ordinario (Agenzia delle entrate - Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 1858252011). I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dagli obblighi di: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dellIRAP e dellIVA tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dellAmministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati liquidazione, versamento periodico e dellacconto annuale dellIVA presentazione della dichiarazione ai fini dellIRAP e versamento della relativa imposta. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore ed ai parametri. Ai fini dellindividuazione del limite relativo allammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, non rileva ladeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri ordinario (Agenzia delle entrate - Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 1858252011). Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione dallanno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni o a seguito di opzione per il regime contabile ordinario, salva la facolt di nuova applicazione del medesimo dal periodo di imposta successivo a quello in cui si riacquistano le caratteristiche art. 1, co. 96 e 99, della L. 24 dicembre 2007, n. 244), ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario. Regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo Le persone fisiche che intraprendono unattivit artistica o professionale ovvero dimpresa, possono avvalersi, per il periodo dimposta in cui lattivit iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 del reddito di lavoro autonomo o dimpresa (articolo 13 Legge 23 dicembre 2000, n. 388). Il beneficio riconosciuto a condizione che: - il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivit artistica o professionale ovvero dimpresa, anche in forma associata o familiare, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dellesercizio di arti o professioni. Il regime agevolativo infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative circolare Agenzia delle Entrate del n. 1E del 3 gennaio 2001 paragrafo 1.9.4) - lattivit da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivit precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui lattivit precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dellesercizio di arti o professioni. Al riguardo si evidenzia che la norma finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti, i quali, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare ad esercitare lattivit in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo ( circolari Agenzia delle Entrate n. 8E del 26 gennaio 2001, paragrafo 1.2, e n. 59E del 18 giugno 2001, paragrafo 2.6). - sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivit - qualora venga proseguita unattivit dimpresa svolta in precedenza da altro soggetto, lammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dimposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivit - siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. Con riferimento ai requisiti dellattivit esercitata negli ultimi tre anni si ritiene che ( Risoluzione Agenzia delle Entrate del 26 agosto 2009, n. 239E) la sostanziale continuit fra due attivit deve essere verificata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attivit viene esercitata. Altres, lagevolazione cessa di avere efficacia e quindi la tassazione diventa ordinaria: - a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi previsti - a decorrere dallo stesso periodo dimposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 gli importi stabiliti. Regime per i contribuenti minimi (in vigore fino al 31122011) Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime fiscale naturale dei soggetti la cui attivit dimpresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di attivit minima. Nello specifico, esso riservato alle persone fisiche esercenti attivit di impresa, arti o professioni, che nellanno solare precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto) non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro non hanno effettuato cessioni allesportazione. Altres, i soggetti interessati non devono aver effettuato nel triennio solare precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare superiore a 15.000 euro (art. 1, comma 96, della Legge n. 2442007). Sono, in ogni caso, esclusi dal suddetto regime agevolato ( art. 1, co. 99, della Legge n. 2442007): - i soggetti non residenti che svolgono lattivit nel territorio dello Stato - i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dellIVA - i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili - i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi - i soggetti che, pur esercitando attivit imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo e nello stesso periodo dimposta, a societ di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per lesercizio della professione, o a societ a responsabilit limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale. Ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri (Agenzia delle Entrate - circolare n. 73E2007, par. 3.2.2). In deroga alle disposizioni previste dal TUIR per la determinazione dei redditi dimpresa, stabilito che limputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo dimposta deve essere effettuata in ogni caso sulla base del cd. principio di cassa (decreto ministeriale 2 gennaio 2008). Il reddito di lavoro autonomo e dimpresa prodotto e determinato in regime di contribuenti minimi assoggettato ad imposta sostitutiva (dellIrpef e delle addizionali regionale e comunale) pari al 20. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, rileva in aggiunta al reddito complessivo ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ( art. 12, co. 2, del TUIR), nonch ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non deve essere considerato, invece, nella determinazione del reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (art. 13 del TUIR) (Agenzia delle Entrate - circolare n. 73E del 21122007, par. 4.1). La disapplicazione del regime agevolato per i contribuenti minimi pu avvenire per opzione, tramite comportamento concludente del contribuente che effettua gli adempimenti e determina le imposte nei modi ordinari ovvero per legge, al venir meno anche di una sola delle condizioni previste o allorquando si realizzi una delle fattispecie di esclusione. Simulazione della pressione fiscale reale su un dirigente, un impiegato ed un operaio Abbiamo voluto fare una simulazione, calcolando, a partire da tre casistiche comuni, un dirigente che guadagna 100.000 euro, un impiegato ed un operaio che ne guadagnano 40.000 e 23.000, per capire a monte il COSTO DEL LAVORO ed a valle il netto in busta paga in conclusione abbiamo simulato il peso della tassazione indiretta, sulla casa etc per vedere a quanto ammonta realmente LA REALE DISPONIBILITA. I Risultati sono sconvolgenti: 8211 la PRESSIONE FISCALE, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA per loperaio del 66, vale a dire che nella realt, ogni 100 euro che lazienda paga, lo stato in un modo o nell8217altro si impossessa di 66 euro, e solo 34 vanno a lui. 8211 per limpiegato la PRESSIONE FISCALE, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA del 70, vale a dire che nella realt, ogni 100 euro che lazienda paga, lo stato in un modo o nellaltro si impossessa di 70 euro, e solo 30 vanno a lui 8211 per il dirigente infine la PRESSIONE FISCALE, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA e del 77, vale a dire che nella realt, ogni 100 euro che lazienda paga, lo stato in un modo o nellaltro si impossessa di 77 euro, e solo 23 vanno a lui Lazienda paga 3 euro al metalmeccanico, 2 se ne vanno in contributi e tasse varie dirette o indirette, e lo sventurato ne prende 1. Per il dirigente, lazienda paga 4,5 euro, ben 3,5 se ne vanno in contributi e tasse varie dirette o indirette, e questo ne incassa nella realt 1. Qualcuno dir: ma allora perch la Pressione Fiscale e Contributiva complessiva del 45 Semplice. In primo luogo la si calcola come rapporto tra entrate fiscali e contributive e PIL il PIL notoriamente include il sommerso: escludendo il sommerso e rifacendo il rapporto col PIL non nero la pressione sale al 55. Pero questa e calcolata su tutti quanti: e ovvio che i Pensionati e chi percepisce assegni dallo stato non pagano Contributi, per cui ha percentuali minori di pressione fiscale. Chi Lavora, come le persone dei 3 casi di cui sopra, e sottoposto a pressioni fiscali e contributive che vanno dal 60 (per un impiegato part time) all80 (per un dirigente di alto livello o un imprenditore). Verrebbe da dire: Benvenuti in U. R.S. S. LItalia attanagliata da infiniti problemi, e tutti ricercano soluzioni. Bene. Non c dubbio che una nazione che sottopone IL LAVORO a pressioni fiscali e contributive da Record nel Mondo non va da nessuna parte. Percentuali di questo tipo non trovano riscontro neanche nei paesi del Nord Europa, che tra laltro hanno anche servizi spesso pi efficienti. Meditate Gpg Imperatrice 52 Posts Dirigente aziendale, Ingegnere, Milanese, sotto i 40, mamma. Appassionata di Sondaggi, Statistiche ed Analisi, da circa 3 anni fornisce regolarmente le sue proiezioni elettorali. Politicamente Liberista, Conservatrice, Nordista. 13 Comments La Rosa Francesco Reply 11 dicembre 2012 at 9:56 pm In un paese dominato dalle toghe politicizzate che hanno potere di vita o di morte sui governi. governi a loro volta composti da politici corrotti che invece di onorare il mandato ricevuto dagli elettori pensano solo a riempirsi le tasche con i soldi dei contribuenti, non vedo che altro ci si potrebbe aspettare. Caelsius Reply 12 dicembre 2012 at 10:14 am Salve. Posso aggiungere alcune considerazioni La prima che in queste condizioni, qualsiasi aggravio della pressione fiscale, come quello apportato dal governo Monti, un ulteriore regalo fatto agli evasori perch non fa altro che allargare la forbice della convenienza ad evadere. Senza dire che immorale e delittuoso che quelli che gi pagano tutto siano chiamati anche a sopperire al mancato gettito degli evasori, che di fatto sono mantenuti da quelli che lavorano e pagano le tasse mentre fanno i nababbi con i soldi che guadagnano nell8217ombra e nascondono al fisco. Secondo, che con le aliquote fiscali mediamente applicate, qualsiasi incentivo, regalia, premio di produzione, una tantum o riconoscimento ad personam pesa per il 200 sul costo aziendale, perch per dare un premio di 5000 ad un dipendente occorre metterne 10.000 in busta paga, euro pi, euro meno. Ci ha progressivamente distrutto la possibilit di mantenere un equo sistema premiante che consenta ai lavoratori pi solerti e meritevoli di vedersi riconoscere premi ed incentivi. Alla lunga, mettendo insieme il gap fiscale a danno delle imprese italiane che rispetto a quelle tedesche partono da 15 e la crescente disaffezione di lavoratori che comunque facciano lo stipendio sempre quello, mentre il potere d8217acquisto diminuisce, la competitivit del Sistema Italia s8217 ridotto solo quasi al design, mentre sul resto non siamo pi competitivi. Per cui la Ferrari e Ferragamo continuano a vendere sempre pi, ma aziende di altri settori si trovano in uno stato di crescente difficolt. Chiss se di questo Monti parla mai con la Merkel. Caelsius Reply 12 dicembre 2012 at 10:15 am fabrizio60 Reply 13 dicembre 2012 at 6:19 pm Secondo me la Merkel ne parla eccome di tutto questo con Monti, non lo ha messo l per niente, ma esattamente per liberarsi di un paese che rappresenta il principale concorrente economico della Germania nel settore manifatturiero e lo scudiero sta eseguendo perfettamente gli ordini della padrona GPG Imperatrice Reply 12 dicembre 2012 at 11:55 am Concordo con le valutazioni. Un saluto e buona giornata Magneto Reply 12 dicembre 2012 at 6:36 pm Dai ragazzi di che stiamo parlando quindi a essere operai ci si guadagna O dite che dobbiamo tassare di pi l8217operaio o meno il dirigente Un certo regime di tasse per chi guadagna (NON POSSIEDE, GUADAGNA)oltre certe cifre SACROSANTO. GPG Imperatrice Reply 13 dicembre 2012 at 11:27 am Credo che non abbia capito il senso dell8217articolo. Nell8217articolo si simulano una serie di casistiche, ed il dato di fondo e8217 che ciascuna di queste vede PRESSIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE intollerabili, su ogni categoria di Lavoratore. Lo STATO prende tra il 64 e l821780 dei quattrini (tramite Contributi, Tasse dirette ed indirette) di quanto viene guadagnato. Quindi, ha poco senso guardare le differenze tra una figura esaminata e l8217altra, ma ha molto senso farsi un8217idea dell8217entita8217 abnorme della presenza statale, con un imposizione fiscale e contributiva sproporzionata e senza pari al mondo, su Lavoratori ed imprese, e non proporzionata alla qualita8217 dei servizi resi. LIdiota Reply 13 dicembre 2012 at 9:29 am Non concordo affatto con l8217analisi. Per quanto concerne la figura del dirigente non si tenuto conto dei benefit aziendali che, vi assicuro, sono veramente parecchi e vanno ad ingrassare sensibilmente lo stipendio effettivo percepito. GPG Imperatrice Reply 13 dicembre 2012 at 11:34 am La ringrazio per l8217intervento. In parte quanto dice e8217 vero ed in parte no. I Benefit in denaro sono comunque soggetti a tassazione e contribuzione, per cui rientrano pienamente nella casistica e nel calcolo di cui sopra. Altri benefit, diciamo materiali (tipo cellulare, lap top, auto aziendale, stock options) rientrano in discorsi differenti. Per un dirigente che guadagna 100.000 euro, normalmente rientra nella casistica l8217auto aziendale, mentre generalmente non stock option (generalmente riservati a figure che guadagnano di piu8217). Ovviamente nella simulazione, l8217esito sarebbe stato di avere una pressione fiscale complessiva non del 77 ma del 73-74. Mi scusi, ma cosa cambia Il senso dell8217articolo e8217 dare numeri per far comprendere che lo stato Italiano si mangia tra i 23 ed i 34 del nostro reddito da Lavoro, cifra assolutamente assurda. Un saluto Mauro Reply 13 febbraio 2013 at 5:03 pm Questo dato dimostra solo una cosa: Che ogni volta che veniamoa conoscenza di una evasione o elusione fiscale, grande o piccola che sia, e non la denunciamo, contribuiamo a fare in modo che la tassazione sia cos alta per chi non pu evaderla. Sarebbe tempo di avere il coraggio di stanare tutti quelli che non pagano le tasse e togliere loro fino all8217ultimo euro, senza se e senza ma, e senza fare distinzioni tra chi froda 10, 100 o 1000, perch le distinzioni portano spesso all8217autogiustificazione. 20 febbraio 2013 at 8:26 pm La ragione non sta in Germania L8217articolo mette in mostra uno stato mangione ma le motivazioni gli interventi di tutti tendono ad identificare 8220un colpevole8221 sempre neLL8217OPPOSTA FAZIONE. ebbene dovreste giudicare in base a queste cifre 170miliardi destinati agli stipendi di circa 3.300.000 dipendenti statali 266miliardi destinati a soddisfare le pensioni di circa 1617milioni di persone 100miliardi destinati a pagare gli interessi sul debito Ora dovreste partire, mi rivolgo agli interventi fatti per capire i motivi Di stupidate ne ho sentite come quella di giannino ma nessuna risolve il problema: ed allora ecco i dati una statale va in pensione a 54 anni(puntata di matrix del nov2011)poniamo il caso per eccesso che abbia preso 2000 euro lorde per 14mensilitTFR ovvero 15mensilit annue(costante)il datore versa il 35 sul lordo per contributi ecc. totale per 35 anni di lavoro(lei ne fatti 30) ma io esagero il totale versato di 367000 euro e spicci ora la signora percepir lorde di pensione mensili 1600eurox13mensilit x almeno 32anni(et 81M, 86F) ovvero 667500 euro SE PRENDETE I 266MILIARDI E LI DIVIDETE PER 17MILIONI OTTENETE QUESTA CIFRA, MA E8217 CHIARO CHE C8217E8217 CHI PRENDE 300 EURO E SONO TANTISSIMI E CHI 36000 EURO PER ESEMPIO MONTI. E8217 CHIARO DOV8217E8217 IL PROBLEMA ITALIANO SE NEL CONTO DELLA SERVA METTETE 163MILIARDI AD OGGI PER BABYPENSIONI 50MILIARDI AD OGGI PER LA LEGGE(TRUFFA)MOSCA I CONTRIBUTI FIGURATIVI DI ALMENO 3 ANNI PER I LAVORATORI AL SUD (VEDI FIAT ED INDOTTO A MELFI) I PREPENSIONAMENTI PER ALITALIAFSPOSTEFIAT CHIVASSOALFA ROMEOOLIVETTIBREDATOSIAUTOBIANCHIINNOCENTI VADO AVANTI SE AI CONTEGGI DELLA ROVINA DELL8217ITALIA CI AGGIUNGETE CHE I SINDACATI HANNO, NEGLI ANNI PASSATI, CONTRIBUITO ALLE ACCISE SUI CONSUMI ENERGETICI PER PAGARE GLI AUMENTI DEGLI STIPENDI ANCHE SE LE DITTE ERANO AL COLLASSO FORSE POTETE CAPIRE COME SIA DIFFICILE SALVARE QUESTO BEL PAESE. ADINOLFI QUALCHE MESE FA TENTO8217 DI DENUNCIARE I FATTI MA E8217 STATO MESSO A TACERE E SECONDO ME RISCHIA DI SUO. ORA FINTANTO CHE L8217INDUSTRIA METALMECCANICA ERA FORTE IL PROBLEMA ERA ABBASTANZA CIRCOSCRITTO PROVATE A PENSARE SE 30.000.000 DI LAVORATORI (DIP, INDUSTRIACOMMERCIOAGRICOLTURA)VERSANO ALL8217INPS I CONTRIBUTI: ALL8217ANNO SONO 220240MILIARDI QUINDI QUASI PAREGGIAMO IL BILANCIO MA 20.500.000 SONO TROPPO POCHI ED ECCO L8217ALTA TASSAZIONE CHE COLPISCE TUTTO E TUTTI L8217INGRESSO NELL8217EURO CI HA TOLTO IL FUTURO: FINIRA8217 IN UNA GUERRA CIVILE CON GE Dino Reply 8 agosto 2013 at 8:57 pm Continuiamo a lamentarci del sommerso ma vi siete mai chiesti perch in Italia esista tanto sommerso Perch l8217ultimo utilizzatore del bene o del servizio acquistato non pu detrarre l8217IVA. Per cui, l8217ultimo utilizzatore quando si vede presentare il conto del bene o servizio avuto, vede la cifra da pagare aumentata del 21, e fa questo ragionamento:8221 Ma perch devo pagare il 21 di IVA se non posso scaricarla8221 E allora si accorda con il venditore per pagare in NERO Date la possibilit anche all8217ultimo utilizzatore di scaricare l8217IVA e allora vedrete sparire il nero e vedrete milioni di fatture in pi e milioni di Euro in pi nelle entrate dello Stato. the jackal Reply 9 agosto 2013 at 7:19 pm MA SAI LEGGERE I POST IL NERO MA CREDI ANCORA AL PD O A DRACULA-BEFERA I PEGGIORI EVASORI SONO GLI STATALI ED I DIP. CON DOPPIO LAVORO RIGOROSAMENTE IN NERO, L8217EVASIONE E8217 STIMATA IN 200MILIARDI MENTRE L8217EVASIONE DI CUI TU PARLI E8217 DI CIRCA 23MILIARDI CI SEI RILEGGI LE CIFRE CHE HO ESPOSTO E SE NON TI FIDI SCARICA IL BILANCIO ITALIANO DIMENTICAVO CHI NON PAGA LE TASSE COME LA CGIL IN UN ANNO HA UN GIRO D8217AFFARI DI CIRCA 8 MILIARDI TE LO SCRIVO IN CIFRE 8.000.000.000 DI EURO OVVERO CIRCA 16MILA MILIARDI DELLE VECCHIE LIRE ED ADESSO PARLI ANCORA DI SCARICARE L8217IVA

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